Rapporto casse
Consultazione 2009/147: 1.) Art. 114a dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione 2.) Ord. DFE: indennità per il rischio di responsabilità alle casse di disoccupazione 3.) Ord.DFE: indennità per il rischio di responsabilità ai cantoni · 3 pagine
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essere in diretto rapporto con le decisioni pronunciate. Il fatto di basare il calcolo sulla media degli ultimi due anni permette di ridurre l'effetto di eventuali fluttuazioni.
Sono esclusi dal calcolo dell’indennità i risarcimenti per i danni che sono stati causati
intenzionalmente o che risultano dall’inosservanza di un’istruzione dell’ufficio di compensazione in relazione a un caso specifico o da reati commessi.
Art. 2 Ammontare dell’indennità
Il legislatore stabilisce che il titolare sia “adeguatamente” indennizzato per il rischio di
responsabilità. La formulazione di tale disposizione lascia ampio margine di manovra nel calcolo della percentuale da indennizzare. Con un’indennità pari a tre quarti della somma media dei risarcimenti degli ultimi due anni, la condizione dell'indennità adeguata è ampiamente presa in considerazione.
Art. 3 Versamento
Capoverso 1: Si rinuncia al principio della distribuzione generalizzata di indennità mediante un importo forfetario. In futuro beneficeranno di un’indennità per il rischio di responsabilità soltanto le casse che hanno effettivamente subito il rischio di dover risarcire un danno da loro causato al fondo di compensazione in un dato periodo di tempo. Per quanto riguarda il versamento
dell’indennità è determinante il numero di casi verificati dall’ufficio di compensazione nell’anno trascorso e il numero di domande di liberazione dall’obbligo di risarcimento in relazione a rimborsi chiesti di propria iniziativa dalle casse secondo l’articolo 115 OADI. Con questa
disposizione si tiene conto il più possibile segnatamente del rischio di responsabilità degli organi esecutivi.
I casi verificati dall’ufficio di compensazione comportano per il titolare della cassa un rischio di responsabilità più elevato rispetto alle domande di liberazione dall’obbligo di risarcimento per i rimborsi irrecuperabili chiesti di propria iniziativa dalle casse. Moltiplicando per due il numero di casi verificati si tiene adeguatamente conto di questa situazione.
Capoverso 2: Dato che le basi di calcolo consolidate per l’indennità per il rischio di
responsabilità sono disponibili soltanto nel corso del primo trimestre dell’anno, l’indennità per l’anno trascorso può essere versata ai titolari delle casse soltanto nel secondo trimestre
dell’anno successivo.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza dipartimentale entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2010,
contemporaneamente alla modifica degli articoli 114 e 114a OADI (cfr. punto 2.1 “Spiegazione relativa agli articoli 114 e 114 a OADI nuovi”/ entrata in vigore).