Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 43 pagine
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4. Risultati relativi alle singole disposizioni
La tabella allegata informa dettagliatamente sulle proposte formulate. Il presente capitolo riassume i pareri presentati per ogni disposizione dell’avamprogetto di ordinanza.
4.1. Oggetto, campo d’applicazione e definizioni
Art. 1 Campo d’applicazione
Il Cantone Ticino chiede se l’avamprogetto non debba comprendere anche gli aeromodelli, visto che sono disciplinati dal diritto aeronautico (ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili OACS, RS 748.941). Esso suggerisce inoltre che l’ordinanza indichi anche il quadro territoriale e ambientale.
Art. 1 cpv. 3 (definizione d’atterraggio esterno)
Quattro rappresentanti dell’industria osservano che per le registrazioni tecniche devono essere considerati determinanti anche in futuro gli atterraggi effettivi comprendenti il contatto con il suolo, altrimenti i cicli di manutenzione verrebbero abbreviati senza un motivo.
Art. 1 cpv. 3 lett. b (definizione di volo stazionario)
Nove rappresentati del settore ambiente e politica chiedono per la definizione di “volo stazionario” un’altezza nettamente superiore ai 15 metri dal suolo. La Conferenza dei servizi della caccia e della pesca chiede un’altezza di almeno 150 metri dal suolo per le bandite federali, le riserve di uccelli acquatici e migratori e le zone di tranquillità per la fauna selvatica in vigore. Due rappresentanti dell’industria e il CN Darbelley ritengono casuale e impraticabile l’altezza di 15 metri dal suolo, chiedendo lo stralcio del capoverso, in quanto esso si riferisce al numero di atterraggi.
Art. 1 cpv. 4 (aree d’atterraggio destinate alle operazioni di soccorso)
L’Aero-Club Svizzero lamenta che non sia specificato cosa comprendano le operazioni di soccorso.
Art. 1 cpv. 5 (aree d’atterraggio in montagna)
I Verdi lamentano il fatto che il rimando all’articolo 54 dell’ordinanza sull’infrastruttura aeronatica23, pur essendo corretto, riguarda un articolo che disciplina solo la definizione di aree d’atterraggio in montagna, ma non l’avvicinamento e il decollo relativi a queste aree.
Art. 2 Definizioni
Art. 2 lett. a (area d’atterraggio esterna)
Il Cantone di Svitto chiede, oltre alla menzione dei tipi di infrastruttura come l’aerodromo e l’area d’atterraggio in montagna, anche quella dell’idroscalo (Lachen), poiché questo non è
23 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull’infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1) Ordinanza sugli atterraggi esterni OAEs: risultati della procedura di consultazione (progetto del mese di marzo 2011)