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Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 17 pagine

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Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi

Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs

Il Consiglio federale svizzero,

visti l’articolo 8 capoversi 2 e 6 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea e l’articolo 112 capoverso 4 della legge del 17 giugno 20052 sul Tribunale federale,

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Titolo primo: Oggetto, campo d’applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza definisce le condizioni affinché gli aeromobili possano decollare e atterrare fuori degli aerodromi (atterraggi esterni).

2 Essa si applica soltanto agli aeromobili civili con occupanti.

3 Per atterraggi esterni si intendono anche:

a. l’imbarco o lo sbarco, senza contatto col suolo, di persone o cose;

b. il volo stazionario fino a 15 m dal suolo.

4 Alla costruzione e all’esercizio di aree d’atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso si applica l’articolo 56 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 novembre 19943 sull’infrastruttura aeronautica (OSIA).

5 Ai decolli e agli atterraggi sulle aree d’atterraggio in montagna si applica l’articolo 54 OSIA.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intendono per:

a. area d’atterraggio esterna: qualsiasi area fuori di un aerodromo o di un’area d’atterraggio in montagna che sia idonea agli atterraggi esterni;

b. volo commerciale: volo di cui all’articolo 100 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 14 novembre 19734 sulla navigazione aerea;

RS ..........

1 RS 748.0

2 RS 173.110

3 RS 748.131.1

4 RS 748.01

2008–......