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Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 17 pagine
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Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi
Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs
Il Consiglio federale svizzero,
visti l’articolo 8 capoversi 2 e 6 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea e l’articolo 112 capoverso 4 della legge del 17 giugno 20052 sul Tribunale federale,
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Titolo primo: Oggetto, campo d’applicazione e definizioni
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza definisce le condizioni affinché gli aeromobili possano decollare e atterrare fuori degli aerodromi (atterraggi esterni).
2 Essa si applica soltanto agli aeromobili civili con occupanti.
3 Per atterraggi esterni si intendono anche:
a. l’imbarco o lo sbarco, senza contatto col suolo, di persone o cose;
b. il volo stazionario fino a 15 m dal suolo.
4 Alla costruzione e all’esercizio di aree d’atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso si applica l’articolo 56 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 novembre 19943 sull’infrastruttura aeronautica (OSIA).
5 Ai decolli e agli atterraggi sulle aree d’atterraggio in montagna si applica l’articolo 54 OSIA.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intendono per:
a. area d’atterraggio esterna: qualsiasi area fuori di un aerodromo o di un’area d’atterraggio in montagna che sia idonea agli atterraggi esterni;
b. volo commerciale: volo di cui all’articolo 100 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 14 novembre 19734 sulla navigazione aerea;
RS ..........
1 RS 748.0
2 RS 173.110
3 RS 748.131.1
4 RS 748.01
2008–......