Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 43 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 12Fedlex · Rapporto sui risultati

Art. 8 cpv. 1 nuova lettera d

I Cantoni di Neuchâtel, Berna, San Gallo, Vallese e Ticino, la Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio e Helvetia Nostra chiedono l’introduzione di una nuova lettera d, la quale garantisca il rispetto delle esigenze dell’ambiente, in particolare secondo gli articoli 22 e 23 dell’ordinanza.

Art. 9 Atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche

L’Aktion gegen Fluglärm Altenrhein chiede lo stralcio dell’articolo 9 e quindi il divieto di qualsiasi atterraggio su distese d’acqua pubbliche, adducendo il motivo che tutti gli atterraggi su distese d’acqua sono effettuati esclusivamente per ragioni di svago.

Art. 9 cpv. 1 (obbligo di autorizzazione su distese d’acqua pubbliche)

Il Cantone di Svitto, la Seaplane Pilots Association Switzerland e il gruppo di lavoro ordinanza sugli atterraggi esterni chiedono lo stralcio della lettera a, in quanto devono essere possibili anche i voli al di fuori di una manifestazione, ad esempio per l’esplorazione di bassi fondali, legname galleggiante o formazioni di delta. L’applicazione congiunta delle lettere a, b, c e d equivarrebbe a un divieto di fatto ed è pertanto inaccettabile.

Art. 9 cpv. 2 (requisiti per il rilascio di un’autorizzazione per atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche)

Il Cantone di Neuchâtel, i Verdi, il PS e cinque organizzazioni ambientaliste chiedono, con l’aggiunta della lettera e, che gli atterraggi esterni su distese d’acqua avvengano a una distanza sufficientemente grande dalle zone protette.

Il Cantone Ticino chiede che eventuali aerodromi situati nelle vicinanze debbano dare il loro consenso all’autorizzazione.

I Cantoni Ticino e Zurigo chiedono un riferimento alla legge federale sulla navigazione interna24, la quale precisa che gli atterraggi su distese d’acqua sono assimilabili a manifestazioni nautiche, per le quali è necessaria un’autorizzazione.

Art. 9 cpv. 2 lett. a (requisiti per le manifestazioni)

L’Aero-Club Svizzero e l’Associazione Svizzera di Elicotteri chiedono che gli atterraggi esterni su distese d’acqua siano sempre possibili, nella misura in cui non ci siano obiezioni da parte del Cantone ed esistano garanzie di sicurezza.

Art. 9 cpv. 2 lett. b (requisiti delle autorità cantonali)

I Cantoni di Appenzello Interno, Glarona, San Gallo, Vallese, la Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio e la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio chiedono che, nel rilasciare un’autorizzazione, occorre tenere conto non solo delle disposizioni in materia di protezione delle acque e della pesca, ma anche di

24 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI, RS 747.201) Ordinanza sugli atterraggi esterni OAEs: risultati della procedura di consultazione (progetto del mese di marzo 2011)