Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 43 pagine
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4.2. Ammissibilità degli atterraggi esterni
Art. 3 Principio
Il Cantone di Berna chiede che gli atterraggi esterni in zone residenziali siano autorizzati solo in via secondaria, cioè nel caso in cui non siano possibili soluzioni alternative. Un partito e l’Associazione dei comuni svizzeri respingono il principio, ritenendo che gli atterraggi esterni debbano essere vietati per principio, a meno che non siano disciplinati dalla relativa ordinanza. Un rappresentante dell’industria chiede che gli atterraggi esterni siano esplicitamente vietati per motivi di sicurezza.
Art. 5 Divieto d’atterraggio sul luogo dell’infortunio
L’Associazione svizzera di elicotteri chiede una precisazione, nel senso che il divieto rimanga fino al termine dei lavori di sgombero. Propone inoltre che gli atterraggi esterni siano autorizzati nel contesto di servizi di interesse pubblico.
4.3. Autorizzazioni
Art. 7 Obbligo di autorizzazione per determinate categorie di aeromobili
L’Aero-Club Svizzero chiede un’autorizzazione generale e a tempo indeterminato per tutti gli aeromobili (ad eccezione dei palloni e degli alianti). Ciò permette di semplificare notevolmente le regolamentazioni di cui agli articoli 7 e segg.
Art. 7 lett. a e b
L’Aero-Club Svizzero e il Gruppe für Oldtimer- und Selbstbauflugzeuge Thun chiedono che gli aeromobili con un peso massimo al decollo inferiore ai 1200 kg siano trattati allo stesso modo degli elicotteri. Infatti i piccoli velivoli possono decollare e atterrare su superfici ridotte. Si chiede inoltre, a causa del trattamento iniquo di elicotteri ed eliplani, lo stralcio della lettera b o al massimo la sua applicazione agli eliplani con un peso massimo al decollo di 1000 kg.
Art. 8 Condizioni di rilascio delle autorizzazioni per determinate categorie di aero-
mobili
Art. 8 cpv. 1 (autorizzazione per aeroplani, eliplani e dirigibili)
Il Cantone Ticino propone che, nel primo periodo del capoverso 1, invece dell’espressione «sono rilasciate» sia utilizzata l’espressione «possono essere rilasciate». In tal modo
l’autorità federale ha un maggior margine di manovra.
Art. 8 cpv. 1 lett. a, b, c (autorizzazione per aeroplani, eliplani e dirigibili)
L’Aero-Club Svizzero chiede lo stralcio delle lettere a e b, in quanto non è necessario un esame di coscienza e nessun pilota compierebbe atterraggi su aree inadeguate. Il Gruppe für Oldtimer- und Selbstbauflugzeuge Thun chiede lo stralcio delle lettere b e c, in quanto sono una ripetizione delle disposizioni dell’articolo 17.
Ordinanza sugli atterraggi esterni OAEs: risultati della procedura di consultazione (progetto del mese di marzo 2011)