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Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 10 pagine

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Legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani RU 2008

2 Essa concede gli aiuti finanziari soltanto se l’istituzione responsabile privata garantisce che giovani con particolari esigenze di promozione dello sviluppo partecipano adeguatamente alla preparazione e allo svolgimento della Sessione.

Sezione 3: Concessione di aiuti finanziari ai Comuni

Art. 11

La Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Comuni per progetti d’importanza nazionale limitati nel tempo che fungono da modelli per lo sviluppo delle attività extrascolastiche.

Sezione 4: Concessione e calcolo degli aiuti finanziari

Art. 12 Principio

1 Gli aiuti finanziari secondo la presente legge sono concessi nei limiti dei crediti stanziati.

2 Il Consiglio federale può vincolare la concessione di aiuti finanziari al rispetto di norme di qualità.

Art. 13 Ammontare degli aiuti finanziari

1 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

2 Gli aiuti finanziari ai sensi degli articoli 8 e 10 possono coprire una parte più importante delle spese. Sono in tal caso determinanti la qualità del progetto, un interesse particolare della Confederazione e la situazione finanziaria dell’istituzione responsabile privata beneficiaria.

Art. 14 Calcolo degli aiuti finanziari

1 Gli aiuti finanziari sono commisurati:

a. alla struttura e alla grandezza dell’istituzione responsabile;

b. al genere e all’importanza dell’attività o del progetto;

c. al grado di codecisione dei fanciulli e dei giovani;

d. alla considerazione data alle esigenze dei fanciulli e dei giovani con un bisogno particolare di promozione dello sviluppo;

e. alle prestazioni dell’istituzione medesima e ai contributi di terzi;

f. alle misure di controllo della qualità.