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Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 10 pagine

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Legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani RU 2008

Art. 2 Scopo

Con la presente legge la Confederazione intende promuovere le attività extrascolastiche di fanciulli e giovani alfine di:

a. favorire il loro benessere psicofisico;

b. sollecitare le loro capacità di assumersi responsabilità personali e sociali;

c. consentire loro di integrarsi socialmente, culturalmente e politicamente.

Art. 3 Accesso indiscriminato alle attività extrascolastiche

A tutti i fanciulli e giovani sono date le medesime possibilità di accedere liberamente alle attività extrascolastiche, indipendentemente dal sesso, dall’appartenenza sociale, dallo status, dall’origine, dalla razza, dalle convinzioni religiose o dalle eventuali menomazioni.

Art. 4 Gruppi di destinatari

I gruppi di destinatari della presente legge sono:

a. tutti i fanciulli e i giovani dall’età della scuola dell’infanzia fino al compimento del 25° anno d’età residenti in Svizzera;

b. i giovani fino al compimento del 30° anno d’età che operano gratuitamente in un’istituzione responsabile privata assumendo funzioni direttive, consultive o assistenziali.

Articolo 5 Definizioni

Nella presente legge valgono le seguenti definizioni:

a. attività extrascolastiche: attività associative e aperte che propongono offerte facilmente accessibili a fanciulli e giovani;

b. istituzioni responsabili private: associazioni, organizzazioni o gruppi privati che propongono attività extrascolastiche;

c. progetti d’importanza nazionale: progetti che:

1. sono attuati a livello svizzero o di regione linguistica, oppure

2. sono senz’altro attuabili in altre condizioni locali e politiche.