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Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 10 pagine
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Legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani RU 2008
Art. 2 Scopo
Con la presente legge la Confederazione intende promuovere le attività extrascolastiche di fanciulli e giovani alfine di:
a. favorire il loro benessere psicofisico;
b. sollecitare le loro capacità di assumersi responsabilità personali e sociali;
c. consentire loro di integrarsi socialmente, culturalmente e politicamente.
Art. 3 Accesso indiscriminato alle attività extrascolastiche
A tutti i fanciulli e giovani sono date le medesime possibilità di accedere liberamente alle attività extrascolastiche, indipendentemente dal sesso, dall’appartenenza sociale, dallo status, dall’origine, dalla razza, dalle convinzioni religiose o dalle eventuali menomazioni.
Art. 4 Gruppi di destinatari
I gruppi di destinatari della presente legge sono:
a. tutti i fanciulli e i giovani dall’età della scuola dell’infanzia fino al compimento del 25° anno d’età residenti in Svizzera;
b. i giovani fino al compimento del 30° anno d’età che operano gratuitamente in un’istituzione responsabile privata assumendo funzioni direttive, consultive o assistenziali.
Articolo 5 Definizioni
Nella presente legge valgono le seguenti definizioni:
a. attività extrascolastiche: attività associative e aperte che propongono offerte facilmente accessibili a fanciulli e giovani;
b. istituzioni responsabili private: associazioni, organizzazioni o gruppi privati che propongono attività extrascolastiche;
c. progetti d’importanza nazionale: progetti che:
1. sono attuati a livello svizzero o di regione linguistica, oppure
2. sono senz’altro attuabili in altre condizioni locali e politiche.