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Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 10 pagine
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Legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani RU 2008
b. prima che siano emanate importanti leggi federali e ordinanze di politica in materia di infanzia e gioventù, di esprimere il proprio parere circa le ripercussioni che queste avranno sui fanciulli e i giovani;
c. di esaminare regolarmente se, con la presente legge, le condizioni esistenziali di fanciulli e giovani siano sufficientemente considerate;
d. di consigliare l’UFAS nell’attuazione di misure adottate in virtù della presente legge;
e. di sensibilizzare il pubblico sulle richieste di fanciulli e giovani.
3 Nell’adempimento dei suoi compiti, la CFIG tiene conto in misura equilibrata dei bisogni di protezione, di promozione dello sviluppo e di partecipazione dei fanciulli e dei giovani.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 22 Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. Consulta previamente le associazioni mantello nazionali delle organizzazioni che si occupano delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani.
Art. 23 Valutazione
L’UFAS verifica a scadenze regolari l’adeguatezza, l’efficacia e l’economicità degli aiuti finanziari concessi e le misure adottate in virtù della presente legge.
Art. 24 Diritto previgente: abrogazione
La legge federale del 6 ottobre 19896 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche è abrogata.
6 RU 1990 2007, 2006 5599