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Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 10 pagine

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Legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani RU 2008

Art. 25 Disposizione transitoria

1 Dall’entrata in vigore della presente legge e per un periodo di otto anni, la Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Cantoni per programmi cantonali volti a fondare e a sviluppare la politica in materia d’infanzia e gioventù.

2La concessione di aiuti finanziari per i programmi cantonali è vincolata alla conclusione di un contratto di prestazioni conformemente all’articolo 16 capoverso 2 LSu7. Tale contratto definisce la partecipazione della Confederazione e le prestazioni che il Cantone deve fornire.

Art. 26 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

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7 RS 616.1.