Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine

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Art. 38 Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca

dell’Amministrazione federale

Per gli aspetti specifici della ricerca dell’Amministrazione federale, il Consiglio federale istituisce un Comitato interdipartimentale di coordinamento (cpv. 1). La gestione strategica delle attività resta di competenza degli uffici federali responsabili delle politiche settoriali.

Il Consiglio federale definisce la procedura di nomina dei membri del Comitato di coordinamento (cpv. 2).

Il Comitato di coordinamento ha in particolare il compito di coordinare i lavori di elaborazione dei programmi pluriennali di cui all’articolo 41 capoverso 3 e di emanare direttive sulla garanzia della qualità nel settore della ricerca dell’Amministrazione federale (cpv. 3).

Se necessario, il Consiglio federale può conferire al Comitato di coordinamento altri compiti nel settore della ricerca dell’Amministrazione federale (cpv. 4).

Sezione 3: Pianificazione della politica in materia di ricerca e innovazione

Gli strumenti della pianificazione pluriennale e annuale previsti dalla LPRI hanno dato buona prova di sé. L’obiettivo della revisione è quello di semplificare la procedura per accrescere l’efficienza.

L’articolo 26 LPRI può essere stralciato: la disposizione, che risale al 1983, è desueta: il suo oggetto è ormai disciplinato altrimenti in disposizioni speciali (cfr. cap. 2.6.2).

Art. 39 Elementi della pianificazione

L’articolo elenca gli elementi della pianificazione della politica in materia di ricerca e innovazione. La disposizione corrisponde in larga misura all’articolo 20 LPRI.

Alla lettera a l’espressione «le finalità per una politica nazionale della ricerca» è sostituita con «la verifica dell’orientamento strategico della politica di promozione della Confederazione» (cfr. cap. 2.6.2).

I singoli elementi della pianificazione sono commentati negli articoli seguenti.

Art. 40 Verifica dell’orientamento strategico della politica di promozione della Confe-

derazione

Il settore della promozione della ricerca e dell’innovazione è diventato un tessuto di interazioni complesso. Lo strumento tradizionale di pianificazione degli «obiettivi della Confederazione» previsti dalla LPRI (art. 20 lett. a, art. 21 e 22) è superato e non è più impiegato da diversi periodi di finanziamento (cfr. cap. 2.6.2).

Pur mantenendo il principio della verifica periodica della politica svizzera in materia di ricerca e innovazione, il presente articolo prevede una procedura flessibile e adeguata alla situazione specifica delle commissioni peritali incaricate (cpv. 1). I dipartimenti competenti devono poter incaricare commissioni composte di esperti nazionali o internazionali di verificare periodicamente la politica svizzera in materia di ricerca e innovazione. A seconda del caso possono incaricare anche il Consiglio svizzero della scienza di effettuare tali verifiche (cpv. 3).