Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/33: Modifica dell'ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori · 9 pagine
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Spiegazioni concernenti la modifica dell’O esigenze minime SSS / 10.12.2009
2 Modifiche dell’ordinanza
Titolo
L’ordinanza non prevedeva un’abbreviazione per il titolo. La modifica aggiunge l’abbreviazione
«OERic-SSS»
Articolo 1, capoverso 2 lettera g.
Il campo «arti e arti applicate» è ampliato con l'aggiunta di «design». In questo modo si tiene conto degli sviluppi tecnologici e mediatici e dei nuovi campi professionali che essi schiudono, per esempio nel design di prodotto o nel web design.
Articolo 1, capoverso 2 lettera h.
L’ordinanza in vigore del 2005 non prendeva ancora in considerazione i cicli di formazione nel campo dei trasporti e del traffico. Alcune organizzazioni del mondo del lavoro (skyguide, Aerosuisse) hanno manifestato l’esigenza di istituire dei cicli di formazione riconosciuti a livello federale.
Per questo motivo si aggiunge un nuovo campo «traffico e trasporti» che apre anche a questo ramo la possibilità della formazione professionale superiore, soprattutto mediante cicli di studio di scuole specializzate superiori.
Articolo 7, capoverso 1 lettera b.
La lettera b è abrogata in quanto risulta in parte in contraddizione con l’articolo 15. I titoli protetti per i singoli cicli di formazione, come già avveniva in passato, devono essere disciplinati negli allegati dell’ordinanza e ciò per assicurare la certezza e la chiarezza del diritto.
Articolo 15, capoversi 2 e 3
L’ordinanza in vigore prevede alla sezione 6 (Diploma e titoli) che sia i titoli dei cicli di formazione sia quelli degli studi postdiploma siano disciplinati negli allegati. Affinché il sistema possa reagire in maniera più flessibile e rapida ai cambiamenti, negli allegati dell’ordinanza devono essere menzionati solo i cicli di formazione. Gli studi postdiploma con i relativi titoli saranno d’ora in poi riportati in un elenco separato, pubblicato su internet. Ciò corrisponde alla prassi attuale. Attualmente esistono una ventina di cicli di studio postdiploma. Per altri 50 sono attualmente in corso le procedure di
riconoscimento.
Inizialmente si pensava che per assicurarne la protezione fosse opportuno riportare i titoli degli studi postdiploma negli allegati dell’ordinanza. Infatti, secondo l’articolo 36 LFPr sono protetti solo i titoli che possono essere portati conformemente alle corrispondenti prescrizioni. Da ciò si era dedotto che i titoli degli studi postdiploma dovessero figurare negli allegati. Una perizia legale del 10 settembre 2008 svolta per conto dell‘UFFT dal prof. dott. iur. Paul Richli sulle disposizioni per il riconoscimento degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori opera invece una distinzione.
La perizia giunge alla conclusione che in base al margine di manovra lasciato dall'articolo 29
capoverso 3 LFPr il disciplinamento della protezione dei titoli degli studi postdiploma delle SSS può avvenire analogamente a quello per gli studi postdiploma delle SUP. Non sussisterebbe infatti un obbligo a disciplinare parallelamente i cicli di studio e gli studi postdiploma. I titoli degli studi
postdiploma sarebbero già protetti se vengono riportati in un registro o in un elenco.