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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 84 pagine

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Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali, OLAlA 916.307.1

a. prevengono, trattano o curano una malattia, ad eccezione dei coccidiostatici e degli istomonostatici; la presente lettera non si applica tuttavia alle indicazioni riguardanti la prevenzione degli squilibri nutrizionali, a condizione che non vi sia alcun sintomo patologico associato;

b. hanno uno scopo nutrizionale speciale non menzionato nell'allegato 3.

4Nei codici di buona pratica di caratterizzazione possono essere incluse specifiche relative alle esigenze di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 7 Esigenze minime in materia di caratterizzazione di alimenti per

animali

1L’indicazione di cui alla lista degli additivi per l'alimentazione animale adempie le esigenze del capitolo 1 dell’allegato 8.1 o 8.2, fatte salve le prescrizioni in materia di caratterizzazione del pertinente atto giuridico che autorizza l’additivo per l'alimentazione animale in questione.

2Il tenore in acqua è indicato conformemente al punto 6 dell’allegato 1.1.

3Ulteriori disposizioni in materia di caratterizzazione sono stabilite nell’allegato 8.3.

Art 8 Esigenze obbligatorie particolari in materia di caratterizzazione di

materie prime di alimenti per animali

1Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 16 OAlA, la caratterizzazione di materie prime di alimenti per animali comprende:

a. la denominazione della materia prima; la denominazione è utilizzata conformemente all’articolo 19 capoverso 3 OAlA;

b. la dichiarazione obbligatoria corrispondente alla rispettiva categoria secondo la lista di cui all'allegato 1.2; o

c. le indicazioni previste dal catalogo delle materie prime di alimenti per animali di cui all’articolo 19 OAlA, per ciascuna materia prima di alimenti per animali della categoria in questione.

2Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, la caratterizzazione di materie prime di alimenti per animali contenenti additivi comprende:

a. le specie animali o le categorie di animali cui le materie prime di alimenti per animali sono destinate, se gli additivi in questione non sono autorizzati per tutte le specie animali o sono autorizzati in concentrazioni massime per determinate specie animali;

b. le istruzioni per l'uso conformemente al punto 4 dell'allegato 8.3, ove per l’additivo in questione sia stato fissato un tenore massimo;

c. la durata minima di conservabilità per gli additivi diversi dagli additivi tecnologici.