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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 84 pagine
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916.307.1 Agricoltura
Art. 9 Esigenze obbligatorie particolari in materia di caratterizzazione di
alimenti composti per animali
1Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 16 OAlA, la caratterizzazione di alimenti composti per animali comprende:
a. le specie animali o le categorie di animali cui sono destinati gli alimenti composti per animali;
b. le istruzioni per l'uso che indichino l’esatta destinazione dell'alimento per animali; tali istruzioni sono, se del caso, conformi al punto 4 dell'allegato 8.3;
c. qualora il produttore non sia la persona responsabile della caratterizzazione, sono necessarie le seguenti indicazioni:
- il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del produttore, o
- il numero di omologazione del produttore;
d. la durata minima di conservabilità, indicata come segue:
- la dicitura "da consumarsi entro …", seguita dall’indicazione della data (giorno), per gli alimenti per animali molto deperibili a causa del processo di deterioramento,
- la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro …", seguita dall’indicazione della data (mese), per gli altri alimenti, o
- la dicitura "... (giorni o mesi) dopo la data di fabbricazione", se nella caratterizzazione è indicata la data di fabbricazione;
e. la lista delle materie prime di cui è composto l'alimento per animali, recante, sotto il titolo "composizione", la denominazione di ogni materia prima, ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 lettera a, in ordine decrescente di importanza ponderale, stabilita in base al tenore in acqua dell'alimento composto per animali; può essere indicata anche la percentuale in peso; e
f. le dichiarazioni obbligatorie di cui al capitolo 2 dell'allegato 8.1 o 8.2.
2Le seguenti esigenze si applicano alla lista menzionata nel capoverso 1 lettera e:
a. la denominazione e la percentuale in peso di una materia prima di alimenti per animali sono indicate se la sua presenza è evidenziata nella caratterizzazione in parole, immagini o grafici;
b. se le percentuali in peso delle materie prime di alimenti per animali contenute negli alimenti composti per animali destinati alla produzione di derrate alimentari non sono indicate nella caratterizzazione, la persona responsabile della caratterizzazione, ferme restando le disposizioni sulla proprietà intellettuale, mette a disposizione dell’acquirente, su richiesta, informazioni sui dati quantitativi relativi alla composizione del prodotto, in un intervallo percentuale del ± 15 per cento del valore, secondo la formulazione dell'alimento per animali; e
c. nel caso di alimenti composti per animali non destinati alla produzione di derrate alimentari, ad eccezione degli animali da pelliccia, l’indicazione della denominazione specifica della materia prima di alimenti per animali può