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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 84 pagine

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916.307.1 Agricoltura

Art. 13 Deroghe

1Per quanto riguarda gli alimenti per animali confezionati, le indicazioni di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettere c, d ed e OAlA e all'articolo 8 capoverso 2 lettera c o 9 capoverso 1 lettere c, d ed e della presente ordinanza, possono essere apposte in una parte dell’imballaggio diversa da quella riservata all’etichetta ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 OAlA. In tal caso sarà specificato il luogo in cui esse figurano.

2Le indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera f non sono necessarie per miscele di grani vegetali interi, semi e frutti.

3Nel caso di alimenti composti per animali costituiti da non più di tre materie prime di alimenti per animali non è necessario fornire le indicazioni di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere a e b, se dalla descrizione risulta chiaramente quali materie prime di alimenti per animali sono state utilizzate.

4Per quantità di materie prime di alimenti per animali o di alimenti composti per animali che non superano i 20 chilogrammi, destinate all’utilizzatore finale e vendute sfuse, l’acquirente può essere informato in merito alle indicazioni di cui all’articolo 16 OAlA e agli articoli 8 e 9 della presente ordinanza mediante affissione appropriata nel punto vendita. In questo caso le indicazioni di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettera a OAlA e all'articolo 8 capoverso 1 o 9 capoverso 1 lettere a e b della presente ordinanza sono fornite all’acquirente al più tardi sulla fattura o congiuntamente alla medesima.

5Per gli alimenti per animali da compagnia, venduti in imballaggi comprendenti diversi contenitori, le indicazioni di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettere b, c, f e g OAlA e all’articolo 9 capoverso 1 lettere b, c, e ed f della presente ordinanza possono figurare soltanto sull’imballaggio esterno invece che su ciascun contenitore, a condizione che il peso totale combinato dell’imballaggio non superi i 10 kg.

6Le materie prime di alimenti per animali fornite da aziende della produzione primaria ad aziende del settore della produzione animale non sottostanno alle prescrizioni in materia di caratterizzazione di cui all’articolo 16 OAlA e all’articolo 8 della presente ordinanza.

7L'Ufficio federale può applicare deroghe in caso di alimenti destinati ad animali detenuti per scopi scientifici o sperimentali, purché tale scopo sia indicato sull’etichetta.

8Le indicazioni di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettere c, d, e e g OAlA e all'articolo 8 capoverso 1 lettere b e c della presente ordinanza non sono necessarie se, prima di ogni transazione, l’acquirente ha rinunciato per iscritto a tali informazioni. Una transazione può comportare diverse consegne.

Art. 14 Caratterizzazione facoltativa

1Oltre alle esigenze obbligatorie in materia di caratterizzazione, la caratterizzazione di materie prime di alimenti per animali e di alimenti composti per animali può comprendere anche indicazioni facoltative, a condizione che siano rispettati i principi generali di cui al presente capitolo.