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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine

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Prodotti fitosanitari 916.161

5Se la domanda è accolta, l’autorizzazione contiene in particolare i seguenti dati:

a. il domicilio, la sede sociale o la filiale del richiedente;

b. il nome commerciale con il quale il prodotto fitosanitario può essere immesso sul mercato;

c. la denominazione e il tenore di ogni principio attivo espresso in unità metriche e il tipo di preparazione del prodotto fitosanitario;

d. per i microrganismi e i macrorganismi, l’identità e il tenore di ogni principio attivo espresso in unità adeguate;

e. la durata di validità dell’autorizzazione;

f. il numero federale di autorizzazione.

6Se del caso, i requisiti di cui al capoverso 3 includono altresì:

a. la dose massima per ettaro in ciascuna applicazione;

b. il periodo tra l'ultima applicazione e il raccolto;

c. il numero massimo di applicazioni all'anno;

d. le restrizioni concernenti la distribuzione e l'uso del prodotto fitosanitario, al fine di proteggere la salute dei distributori, degli utilizzatori, degli astanti, dei residenti, dei consumatori o dei lavoratori interessati o l'ambiente; l'inclusione di tale restrizione è indicata sull'etichetta;

e. l'indicazione di categorie di utilizzatori, ad esempio "professionali" e "non professionali";

f. l'intervallo tra le applicazioni;

g. l'intervallo di rientro;

7L’autorizzazione vale per il titolare menzionato nella decisione e non è trasferibile.

Art. 19 Durata

Fatto salvo l'articolo 29, l’autorizzazione è rilasciata per 10 anni.

Art. 20 Certificati

1Su domanda del titolare dell’autorizzazione, il servizio d'omologazione può confermare l’autorizzazione d'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario in Svizzera rilasciando un certificato.

2Su domanda del titolare dell’autorizzazione, il servizio d'omologazione può confermare mediante un certificato d’esportazione che un determinato prodotto fitosanitario è fabbricato in Svizzera. A tal fine sente previamente il parere della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), sempre che ne sia interessata la sua sfera di competenze. Il servizio di omologazione verifica inoltre che siano state concesse le auto-

(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, GU L

353 del 31 dicembre 2008, pag. 1.