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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine

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Prodotti fitosanitari 916.161

Art. 24 Valutazione del fascicolo

1I servizi di valutazione esaminano se i presupposti di cui all’articolo 17 sono adempiuti e valutano i documenti avvalendosi dei criteri di cui all’allegato 9.

2Per l’esame di un principio attivo, di un sinergizzante o di un fitoprotettore già approvato dalla Comunità europea, il servizio d'omologazione e i servizi di valutazione tengono conto dei risultati della valutazione dell'EFSA, delle considerazioni e delle decisioni della Commissione della Comunità europea sull’approvazione di tali sostanze e delle considerazioni e decisioni degli Stati membri sull’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze, sempre che tali documenti siano a disposizione del servizio d'omologazione o siano portati a sua conoscenza.

3Nel quadro dell’esame della domanda, il servizio d'omologazione può effettuare o far effettuare esperimenti o altri rilevamenti.

4I servizi di valutazione comunicano al servizio d'omologazione il risultato della loro valutazione.

Art. 25 Informazioni complementari

Il servizio d'omologazione esige dal richiedente campioni o informazioni complementari, compresi i dati e i risultati di esperimenti supplementari, qualora dall’esame del fascicolo risulti che tali informazioni complementari sono necessarie.

Art. 26 Termini

1I termini per l’esame dei fascicoli sono retti dall’ordinanza del 17 novembre 199928 concernente termini ordinatori per l’esame delle domande nelle procedure di prima istanza del diritto dell’economia.

2Se il servizio d'omologazione esige un complemento di informazioni, la decorrenza dei termini è sospesa fino alla presentazione dei documenti richiesti.

Art. 27 Obbligo di conservare i documenti

Il titolare dell’autorizzazione deve conservare, per dieci anni dopo l’ultima fornitura del prodotto fitosanitario, una copia di tutti i documenti presentati o provvedere affinché tali documenti siano messi a disposizione. I campioni devono essere conservati soltanto finché il loro stato ne consente una valutazione.

Art. 28 Rinnovo

1L’autorizzazione può essere rinnovata.

2La domanda di rinnovo di un’autorizzazione deve essere presentata al servizio d'omologazione due anni prima della scadenza della durata di validità. Il richiedente fornisce le seguenti informazioni:

a. una copia dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario;

28 RS 172.010.14