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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine
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916.161 Agricoltura
6In fase di valutazione dei prodotti fitosanitari bisogna considerare l'interazione tra il principio attivo, i fitoprotettori, i sinergizzanti e i coformulanti.
7Un prodotto fitosanitario, inoltre, è autorizzato solo se:
a. non contiene organismi considerati organismi alloctoni invasivi ai sensi dell’articolo 3 lettera h OEDA o che figurano nell’allegato 2 OEDA;
b. l’identità e le proprietà biologiche dei microrganismi e macrorganismi in esso contenuti sono sufficientemente conosciuti;
c. non contiene un miscuglio di principi attivi per combattere gruppi diversi di organismi nocivi, quali insetti, funghi o malerbe.
8In deroga al capoverso 1 lettera a un prodotto fitosanitario in cui è contenuto un sinergizzante o un fitoprotettore già sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente articolo può essere autorizzato nell'attesa dei risultati della procedura di riesame di cui all'articolo 12 capoverso 2.
9Per i prodotti per il trattamento delle sementi e i prodotti fitosanitari utilizzati nella foresta per trattare il legno abbattuto si possono prevedere deroghe ai requisiti di cui al capoverso 7 lettera c.
10I prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati sono autorizzati soltanto se adempiono i requisiti dell’OEDA.
11L’Ufficio federale può negare l'autorizzazione o vincolarla a oneri o a condizioni se risulta necessario adottare le misure preventive secondo l’articolo 148a LAgr.
12Il servizio d'omologazione può autorizzare per due anni al massimo un prodotto fitosanitario contenente un principio attivo che non figura ancora nell’allegato 1, se tale prodotto adempie i requisiti dei capoversi 1 lettere b-i, 5 e 10. Fornisce previamente all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), per parere, i documenti pertinenti nonché le conclusioni della sua valutazione. La presente disposizione non si applica ai prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi patogeni.
Art. 18 Contenuto dell'autorizzazione
1Il servizio d'omologazione decide in merito all'autorizzazione mediante decisione.
2L'autorizzazione stabilisce su quali vegetali o prodotti vegetali e aree non agricole (p.es. ferrovie, spazi pubblici, magazzini) e a quali fini può essere usato il prodotto fitosanitario.
3L'autorizzazione precisa i requisiti concernenti l'immissione sul mercato e l'uso del prodotto fitosanitario. Tali requisiti comprendono almeno le condizioni d'uso da soddisfare per rispettare le condizioni e i requisiti previsti all'articolo 5 capoverso 3.
4L'autorizzazione contiene una classificazione del prodotto fitosanitario ai fini dell'applicazione della direttiva 1999/45/CE24.
24 Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, GU L 200 del 30 luglio 1999, pag. 1, modificata da ultimo dal regolamento