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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine

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Prodotti fitosanitari 916.161

2Si possono applicare gli articoli 5-10.

3Il Dipartimento può stabilire, agli allegati 5 e 6, criteri specifici concernenti il fascicolo da allegare alla domanda di approvazione di un fitoprotettore o di un sinergizzante.

Art. 12 Fitoprotettori e sinergizzanti già immessi sul mercato

1I fitoprotettori e i sinergizzanti già immessi sul mercato devono essere notificati al servizio d'omologazione entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Le modalità di notifica sono stabilite dal servizio d'omologazione.

2Il Dipartimento può fissare un programma di riesame progressivo dei sinergizzanti e dei fitoprotettori già immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente articolo. A tale scopo tiene in considerazione il programma di rivalutazione della Comunità europea.

Sezione 3 Coformulanti

Art. 13 Coformulanti inaccettabili

1Un coformulante non può essere introdotto in un prodotto fitosanitario se è stato stabilito che:

a. in condizioni d’uso realistiche, i residui derivanti da una sua applicazione conforme alle buone pratiche fitosanitarie hanno un effetto nocivo sulla salute dell’uomo o degli animali o sulle acque sotterranee oppure un effetto inaccettabile sull’ambiente; o

b. in condizioni d’uso realistiche e conformi alle buone pratiche fitosanitarie, la sua applicazione ha un effetto nocivo sulla salute dell’uomo o degli animali oppure un effetto inaccettabile sui vegetali, sui prodotti vegetali o sull’ambiente.

2Il Dipartimento include nell'allegato 3 i coformulanti che non possono essere introdotti in un prodotto fitosanitario conformemente al capoverso 1.

Capitolo 3 Prodotti fitosanitari

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 14 Omologazione ai fini dell'immissione sul mercato e dell'uso

1Un prodotto fitosanitario non può essere immesso sul mercato o usato a meno che non sia stato omologato conformemente alla presente ordinanza.

2In deroga al capoverso 1, non è richiesta un'omologazione nei casi seguenti:

a. immissione sul mercato e uso di prodotti fitosanitari a fini di ricerca o sviluppo conformemente all’articolo 41; se i prodotti fitosanitari sono o con-