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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine

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Prodotti fitosanitari 916.161

5Le autorità cantonali possono concedere deroghe qualora non esistano altri mezzi di lotta. In tal caso, si prendono misure adeguate a garantire la protezione di coloro che frequentano le zone rispettive utilizzate dal pubblico.

6Per gli altri divieti e restrizioni concernenti l’uso di prodotti fitosanitari si applica l’allegato 2.5 dell’ordinanza del 18 maggio 200544 sulla riduzione dei rischi inerente ai prodotti chimici (ORRPChim).

7Per i prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi non geneticamente modificati si applica per analogia l’allegato 2.5 ORRPChim.

Art. 69 Uso di prodotti fitosanitari cui è stata revocata

l’autorizzazione

I prodotti fitosanitari cui è stata revocata l’autorizzazione possono essere utilizzati per un anno al massimo dopo il termine fissato ai sensi dell'articolo 31 o dopo la data d'introduzione della revoca di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 47 capoverso 2, fatto salvo l'articolo 67.

Art. 70 Obbligo di ripresa

1Chi immette sul mercato prodotti fitosanitari deve riprendere ed eliminare in modo appropriato i prodotti fitosanitari forniti a un utilizzatore che non intende più farne uso.

2I prodotti fitosanitari venduti nel commercio al dettaglio devono essere ripresi a titolo gratuito.

Capitolo 8 Esecuzione

Sezione 1 Confederazione

Art. 71 Servizio d'omologazione e comitato di direzione

1L’Ufficio federale è il servizio d'omologazione per i prodotti fitosanitari.

2Per il servizio d'omologazione viene istituito un comitato di direzione. Quest’ultimo è composto dei direttori dei seguenti Uffici federali:

a. l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP);

b. l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFFICIO FEDERALE);

c. l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM);

d. la SECO.

3Il comitato di direzione ha i compiti e le competenze seguenti:

a. definire la strategia del servizio d'omologazione;

44 RS 814.81