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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine
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916.161 Agricoltura
b. visionare la determinazione dell’organizzazione e delle risorse del servizio d'omologazione.
4Il comitato di direzione decide all’unanimità.
Art. 72 Servizi di valutazione
1Sono servizi di valutazione:
a. l’Ufficio federale;
b. l’UFSP;
c. l’UFAM;
d. la SECO.
2L’Ufficio federale, unitamente alle sue Stazioni federali di ricerche agronomiche e all’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) si accerta che un prodotto fitosanitario:
a. se usato in modo conforme alle prescrizioni, sia sufficientemente efficace e non abbia effetti collaterali inaccettabili sulle piante e i raccolti;
b. se utilizzato in modo conforme alle prescrizioni, non abbia effetti collaterali inaccettabili sugli esseri umani, gli animali e l’ambiente.
3L’UFSP ha i compiti seguenti:
a. si accerta che, se impiegato in modo conforme alle prescrizioni, un prodotto fitosanitario non metta in pericolo gli esseri umani;
b. si accerta che, se impiegato in modo conforme alle prescrizioni, un prodotto fitosanitario non abbia effetti collaterali inaccettabili in merito a eventuali residui in o su derrate alimentari;
c. stabilisce l’etichettatura e la classificazione di un prodotto fitosanitario in relazione alla protezione della salute. L’etichettatura derivante dalla valutazione dei rischi avviene d’intesa con la SECO.
4L’UFAM stabilisce l’etichettatura e la classificazione di un prodotto fitosanitario in funzione della sua pericolosità per l’ambiente.
5Prima di iscrivere nell’allegato 1 un principio attivo che viene esaminato come parte integrante di un prodotto fitosanitario sottoposto ad autorizzazione o in caso di una nuova valutazione di un principio attivo, il servizio d'omologazione sottopone per parere all’UFAM i documenti determinanti e il risultato del loro esame. Per quanto riguarda la collaborazione dell’UFAM, si applicano gli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199745 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
6In caso di prodotti fitosanitari costituiti da o contenenti organismi geneticamente modificati, i compiti dell’UFAM sono retti dalle disposizioni dell’OEDA46.