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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine

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Prodotti fitosanitari 916.161

7La SECO valuta i prodotti fitosanitari in relazione alla salute e alla sicurezza degli utilizzatori, sempre che i prodotti fitosanitari siano impiegati a titolo professionale o commerciale. A tal fine, si basa sulla valutazione tossicologica del prodotto fitosanitario effettuata dall’UFSP e sui dati dell’esposizione; per quanto possibile impiega modelli riconosciuti.

8I servizi di valutazione utilizzano i documenti tecnici e altri documenti d'orientamento adottati dalla Comunità europea per la valutazione dei prodotti fitosanitari.

Art. 73 Compiti del servizio d'omologazione e collaborazione

1Il servizio d'omologazione svolge i compiti seguenti:

a. coordina la collaborazione con i servizi di valutazione;

b. chiede valutazioni e pareri ai servizi di valutazione competenti;

c. decide, d’intesa con i servizi di valutazione, sempre che le loro sfere di competenze siano interessate, in merito alle domande di autorizzazione di un prodotto fitosanitario.

2Prima di iscrivere un prodotto fitosanitario nell’elenco secondo l’articolo 36 e di omologare un prodotto fitosanitario per far fronte a una situazione d’emergenza secondo l’articolo 40, il servizio d'omologazione chiede il parere dei servizi di valutazione le cui sfere di competenza sono interessate.

3Il servizio d'omologazione dirige e coordina la procedura d’omologazione dei prodotti fitosanitari costituiti da o contenenti organismi geneticamente modificati, tenendo conto dell’OEDA47. Effettua gli esperimenti in pieno campo eventualmente necessari per il rilascio dell’autorizzazione soltanto se sono soddisfatti i requisiti dell’OEDA.

4Il servizio d'omologazione decide della modifica o della revoca di autorizzazioni:

a. di propria iniziativa;

b. su richiesta di un servizio di valutazione, sempre che il motivo di tale richiesta rientri nella sua sfera di competenze.

5I servizi di valutazione che partecipano alla procedura d’omologazione si informano reciprocamente e costantemente su fatti e nuove conoscenze concernenti l’omologazione e l’impiego di prodotti fitosanitari.

6Il servizio d'omologazione può, in collaborazione con le autorità esecutive cantonali, organizzare controlli relativi all’immissione sul mercato o all’impiego di determinati prodotti fitosanitari.

Art. 74 Centro d’informazione tossicologica

Il servizio d'informazione in caso di avvelenamenti è il Centro svizzero d’informazione tossicologica (CSIT).

47 RS 814.911