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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine

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916.161 Agricoltura

Art. 75 Buona pratica sperimentale

1Dopo consultazione del Servizio d'accreditamento svizzero (SAS), l'Ufficio stabilisce la procedura d'attestazione di conformità degli esperimenti alle prescrizioni concernenti la buona pratica sperimentale.

2Il SAS attesta, su richiesta, la conformità degli esperimenti. Gli emolumenti a carico del richiedente sono fissati nell'ordinanza del 10 marzo 200648 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell’economia nel campo dell’accreditamento (Oemo-Acc).

Art. 76 Esperti

Il servizio d'omologazione può avvalersi della consulenza di esperti per l’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 77 Importazione e permesso generale d’importazione

1Per l’importazione di prodotti fitosanitari occorre un permesso generale d’importazione (PGI), rilasciato dal servizio d'omologazione.

2Il PGI è rilasciato, su domanda scritta, alle persone che hanno il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera o sono cittadini di uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo che stabilisce la rinuncia a tale requisito.

3Il PGI ha validità illimitata, è personale e non è trasferibile. In casi gravi può essere revocato, in particolare in caso d'impiego abusivo.

4La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale il numero del PGI dell’importatore.

5Il servizio d'omologazione informa le autorità cantonali sui titolari di un PGI residenti nel loro territorio.

Art. 78 Competenze degli organi doganali

Gli uffici doganali controllano, su richiesta del servizio d'omologazione, se i prodotti fitosanitari sono conformi alle disposizioni d'importazione della presente ordinanza. Per il resto si applica l’articolo 97 capoverso 3 OPChim49.

Art. 79 Emolumenti

L’obbligo di pagare emolumenti per atti amministrativi secondo la presente ordinanza e il calcolo degli stessi sono retti dall’ordinanza del 7 dicembre 199850 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG).

48 RS 946.513.7

49 RS 813.11

50 [RU 1998 3088. RU 2000 2698 art. 14 n. 2]. Confrontare attualmente l'O del 16 giugno 2006 (RS 910.11).