Progetto

Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 47Fedlex · Progetto

Prodotti fitosanitari 916.161

Sezione 2 Cantoni

Art. 80 Controlli

1Il controllo del mercato e dell’uso conforme alle prescrizioni dei prodotti fitosanitari spetta ai Cantoni. In via sussidiaria, è l’Ufficio federale che assume tali compiti.

2I Cantoni controllano segnatamente il rispetto:

a. delle decisioni prese in virtù degli articoli 18 e 37;

b. delle prescrizioni relative a imballaggio, etichettatura e scheda di dati di sicurezza (art. 54-59);

c. delle prescrizioni relative alla pubblicità (art. 60), all’obbligo di diligenza (art. 62), alla conservazione (art. 63), alla fornitura (art. 64), al furto, alla perdita e all’immissione per errore sul mercato (art. 65) e alle restrizioni d’uso (art. 68).

3I Cantoni assicurano l’esecuzione dei divieti d'impiego di cui all’articolo 67.

Sezione 3 Sequestro e confisca

Art. 81

1Se esiste il fondato sospetto che un prodotto fitosanitario immesso sul mercato o destinato a essere immesso sul mercato non sia conforme alle disposizioni della LAgr, della LPChim, della LPAmb, della LIG, della presente ordinanza o a prescrizioni emanate successivamente, l’autorità competente può sequestrare mezzi di prova, bloccare o sequestrare la merce destinata alla vendita o esigere dall’importatore la riesportazione della merce.

2Chi possiede mezzi di prova di cui al capoverso 1 è tenuto, su richiesta, a consegnarli.

3L’autorità contrassegna gli oggetti sequestrati e li iscrive in un elenco. Essa consegna al possessore una copia dell’elenco.

4L’autorità che pronuncia un ordine secondo il capoverso 1 deve prendere i provvedimenti necessari per garantire la manutenzione degli oggetti in questione. A tal fine può impartire istruzioni agli aventi diritto sui medesimi.

5L’autorità può confiscare gli oggetti sequestrati e i prodotti fitosanitari in questione o autorizzarne l’esportazione.