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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine

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916.161 Agricoltura

ne gli effetti cumulativi e sinergici noti, quando siano concordati i metodi scientifici per valutarli, approvati dall'EFSA, né sulle acque sotterranee;

c. non ha alcun effetto inaccettabile sui vegetali o sui prodotti vegetali;

d. non provoca ai vertebrati da combattere sofferenze e dolore non necessari;

e. non ha alcun effetto inaccettabile sull'ambiente, quando siano concordati i metodi scientifici per valutarli, approvati dall'EFSA, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

1. del suo destino e della sua distribuzione nell'ambiente, in particolare per quanto riguarda la contaminazione delle acque di superficie, ivi comprese le acque degli estuari e costiere, le acque sotterranee, l'aria e il suolo, tenendo in considerazione i luoghi lontani da quello d'utilizzo, a causa della propagazione su lunghe distanze nell'ambiente;

2. del suo impatto sulle specie non bersaglio, in particolare sul comportamento persistente delle stesse;

3. del suo impatto sulla biodiversità e sull'ecosistema;

6I requisiti di cui ai capoversi 3-5 sono valutati alla luce dei principi uniformi di cui all'articolo 17 capoverso 5.

7Ai fini dell'approvazione di un principio attivo, i capoversi 1-5 si considerano rispettati qualora si sia accertato che i requisiti da essi previsti sono soddisfatti riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente tale principio.

8Per quanto riguarda la salute dell'uomo, nessun dato raccolto sugli esseri umani può essere utilizzato per abbassare i margini di sicurezza risultanti da test o studi sugli animali.

9In deroga al capoverso 1, se, in base a un test documentato incluso nella domanda, un principio attivo è necessario per controllare una grave emergenza fitosanitaria che non può essere contenuta con altri mezzi disponibili, inclusi metodi non chimici, tale principio attivo può essere approvato per un periodo limitato, necessario al controllo di tale grave emergenza ma non superiore a cinque anni, anche se non soddisfa i criteri di cui ai punti 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 o 3.8.2 dell'allegato II del regolamento 2009/… del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, purché il suo impiego sia soggetto a misure di riduzione del rischio per ridurre al minimo l'esposizione degli esseri umani e dell'ambiente. Per tali principi sono stabilite concentrazioni massime di residui conformemente all’ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE)17. Tale deroga non si applica ai principi attivi che sono o devono essere classificati, a norma della direttiva 67/548/CEE18, come cancerogeni di categoria 1, cancerogeni di categoria 2 senza soglia o tossici per la riproduzione di categoria 1. In casi di questo tipo, l'Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) elabora un piano

17 RS 817.021.23

18 GU L 196 del 16 agosto 1967, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2009/6/CE della Commissione del 4 febbraio 2009, GU L 36 del 5 febbraio 2009, pag. 15.