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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine
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Prodotti fitosanitari 916.161
d'eliminazione progressiva nell'obiettivo di controllare la grave emergenza tramite altri mezzi, inclusi i metodi non chimici.
Art. 5 Elenco dei principi attivi
1Il Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) iscrive nell’elenco i nuovi principi attivi approvati (allegato 1), esaminati nel contesto di una domanda di autorizzazione d'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario che adempiono i criteri di cui all'articolo 4.
2L’Ufficio federale può assoggettare l'approvazione alle seguenti condizioni e restrizioni:
a. il livello minimo di purezza del principio attivo;
b. la natura e il tenore massimo di certe impurezze;
c. le restrizioni derivanti dalla valutazione delle informazioni di cui all’articolo 7, tenendo conto delle condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali, comprese quelle climatiche;
d. il tipo di preparato;
e. le modalità e le condizioni di applicazione;
f. la presentazione di ulteriori informazioni confermative qualora durante il processo di valutazione siano stabilite nuove prescrizioni o a seguito di nuove conoscenze scientifiche e tecniche;
g. l'indicazione di categorie di utilizzatori, ad esempio "professionali" e "non professionali";
h. l'indicazione di aree in cui l'uso di prodotti fitosanitari, inclusi quelli per il trattamento dei terreni, contenenti il principio attivo non può essere autorizzato o può essere autorizzato a determinate condizioni;
i. la necessità d'imporre misure di riduzione del rischio e il monitoraggio dopo l'uso;
j. qualsiasi altra condizione particolare, che scaturisca dalla valutazione d'informazioni rese disponibili nel contesto del presente regolamento.
3Se un principio attivo soddisfa uno o più dei criteri supplementari di cui al punto 4 dell'allegato 2, è approvato all'allegato 1 come "sostanza candidata alla sostituzione".
Art. 6 Domanda
1La domanda di approvazione di un principio attivo o di modifica delle condizioni di approvazione è presentata al servizio d’omologazione dal fabbricante del principio attivo unitamente a un fascicolo sintetico e a un fascicolo completo, secondo quanto previsto dall'articolo 7 capoversi 1 e 2 oppure a una giustificazione, scientificamente motivata, dell'omessa presentazione di certe parti di tali fascicoli, a dimostrazione che il principio attivo soddisfa i criteri di approvazione previsti dall'artico-