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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine
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Prodotti fitosanitari 916.161
g. se del caso, una copia della domanda delle concentrazioni massime di residui di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 396/200519 o una giustificazione per la mancata comunicazione di tale informazione;
h. una valutazione di tutte le informazioni presentate.
2Il fascicolo completo contiene il testo integrale delle singole relazioni dei test e degli studi che coprono tutte le informazioni di cui al capoverso 1 lettere b e c. Non contiene alcuna relazione di test o studi implicanti la somministrazione intenzionale del principio attivo o del prodotto fitosanitario a esseri umani.
3L’Ufficio può stabilire la struttura del fascicolo sintetico e del fascicolo completo.
4I requisiti relativi ai dati di cui ai capoversi 1 e 2 contengono le condizioni poste ai principi attivi e ai prodotti fitosanitari di cui agli allegati 5 e 6. Il Dipartimento può adattare detti allegati tenendo conto dei relativi requisiti internazionali, in particolare di quelli della Comunità europea.
5L'autore della domanda correda il fascicolo con la documentazione scientifica accessibile, convalidata dalla comunità scientifica e pubblicata nei dieci anni precedenti la data di presentazione del fascicolo, concernente gli effetti collaterali sulla salute, sull'ambiente e sulle specie non bersaglio del principio attivo e dei relativi metaboliti.
Art. 8 Riesame dell'approvazione
1Il servizio d'omologazione può riesaminare in qualsiasi momento l'approvazione di un principio attivo. Valuta la necessità del riesame in base alle nuove conoscenze scientifiche e tecniche e ai dati di controllo, anche nel caso in cui alla conclusione del riesame delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 29 capoverso 1 vi siano indicazioni che la realizzazione degli obiettivi stabiliti conformemente alla direttiva 2000/60/CE20 articolo 4 paragrafo 1 lettera a punto iv e lettera b punto i e articolo 7 paragrafi 2 e 3 è compromessa.
2Se il servizio d'omologazione ha motivo di ritenere, alla luce di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, che la sostanza non soddisfi più i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 o che non siano state fornite le informazioni ulteriori di cui all'articolo 5 capoverso 3 lettera f, informa il fabbricante del principio attivo e gli concede un termine per la presentazione di osservazioni.
3Se il servizio d'omologazione conclude che non sono più soddisfatti i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 o che non sono state fornite le informazioni ulteriori di cui all'articolo 5 capoverso 3 lettera f, propone al Dipartimento di revocare l'approvazione o all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) di modificare le condizioni di approvazione di cui all'articolo 5 capoverso 3.
19 GU L 70 del 16 marzo 2005, pag. 1, modificato da ultimo dalla direttiva 299/2008/CE della Commissione del 11 marzo 2008, GU L 97 del 9 aprile 2008, pag. 67
20 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22 dicembre 2000, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, GU L 140 del 5 giugno 2009, pag. 114.