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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine

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916.161 Agricoltura

Art. 9 Rivalutazione dei principi attivi

1I principi attivi che sono parte integrante di uno o più prodotti fitosanitari autorizzati possono essere oggetto di rivalutazione.

2Il Dipartimento, d’intesa con gli altri dipartimenti coinvolti e dopo aver sentito le cerchie interessate, iscrive nell’allegato 10 i principi attivi che devono essere rivalutati, tenendo conto del pertinente programma di verifica della Comunità europea.

3Il titolare di un’autorizzazione per un prodotto fitosanitario contenente un principio attivo iscritto nell’allegato 10 deve presentare una domanda di rivalutazione all’Ufficio federale, al più tardi tre mesi dopo l’iscrizione del principio attivo nell’allegato 10.

4La domanda deve essere corredata di tutti i documenti necessari per l’autorizzazione all'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario contenente un nuovo principio attivo. Eventuali considerazioni e decisioni della Comunità europea devono essere allegate alla domanda, sempre che siano accessibili al pubblico.

5Il servizio d'omologazione esamina la domanda secondo l’articolo 23. In casi motivati, può concedere una proroga del termine di un massimo di sei mesi per completare il fascicolo.

6I servizi di valutazione valutano i fascicoli secondo l’articolo 24.

Art. 10 Stralcio di principi attivi

1Il Dipartimento stralcia un principio attivo dall’allegato 1 se:

a. è stato iscritto nell’allegato 10 e non è stata presentata alcuna domanda di rivalutazione dello stesso;

b. la documentazione presentata non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 21 né quelli dell'allegato 5;

c. dalla rivalutazione del principio attivo risulta che non sono adempiuti i requisiti di cui all’articolo 17. Occorre prendere in considerazione i risultati della rivalutazione del principio attivo effettuata nella Comunità europea.

2In deroga al capoverso 1, il Dipartimento può mantenere l'approvazione di un principio attivo nell'allegato 1 qualora non esista un'alternativa alla lotta contro un organismo nocivo e a condizione che, in condizioni d'uso conformi alle prescrizioni, non abbia alcun effetto nocivo sulla saluta umana. In tal caso l'impiego di tale principio sarà limitato a tale uso essenziale. L’approvazione delle sostanze in questione è regolarmente riesaminata.

Sezione 2 Approvazione dei fitoprotettori e sinergizzanti

Art. 11

1I fitoprotettori e i sinergizzanti sono approvati se rispettano le condizioni dell’articolo 4.