Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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nizzativa. In effetti, i compiti, il grado d’indipendenza e il modo di lavorare dell’Ufficio di comunicazione sono rimasti immutati.

La descrizione dei compiti di cui al capoverso 2, secondo cui l’Ufficio di comunicazione esamina le comunicazioni ricevute e adotta le misure conformemente alla LUC rimane invariato per quanto riguarda il contenuto. Tuttavia, poiché la LUC sarà abrogata con l’entrata in vigore della LCPol, il riferimento alla LUC di cui all’articolo 23 capoverso 2 LRD, dev’essere sostituito con un rinvio alla LCPol. A differenza di quanto statuito nella LRD vigente, il cui articolo 23 capoverso 2 rinvia genericamente ai «provvedimenti» conformemente alla LUC, il nuovo rinvio alla LCPol è più preciso e indica le singole disposizioni interessate, ovvero gli articoli 12 capoverso 2 lettere a-e, 18 capoverso 1 e 19.

Art. 32 cpv. 1

Poiché originariamente ha fatto parte dell’Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata, l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ha già la possibilità, conformemente al diritto vigente (art. 13 cpv. 2 LUC) di scambiare informazioni con autorità straniere preposte al perseguimento penale. A seguito dell’abrogazione della LUC, per cooperare con le autorità straniere di perseguimento penale l’Ufficio di comunicazione necessita di principio di un rinvio alle nuove basi legali contenute nel quinto titolo della LCPol che disciplina la cooperazione di polizia. Tale cooperazione consiste essenzialmente nello scambio d’informazioni fra l’Ufficio di comunicazione e i servizi omologhi stranieri, le cosiddette Financial Intelligence Units (FIU). Circa un terzo delle FIU del mondo sono organi di polizia giudiziaria o ministeri pubblici. Per corrispondere con questi servizi l’Ufficio di comunicazione necessita di una base legale pertinente, contenuta nell’articolo 32 capoverso 1 LRD. Le restanti FIU sono organi amministrativi, una categoria di cui fa parte anche l’Ufficio di comunicazione svizzero. Lo scambio d’informazioni con le FIU amministrative è disciplinato dall’articolo 32 capoverso 2 LRD. Tuttavia la corrispondenza con le autorità straniere di perseguimento penale e altre autorità analoghe deve rispettare il principio di specialità secondo cui le informazioni si possono scambiare soltanto per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Va ricordato che la definizione di lotta al riciclaggio di denaro comprende anche la lotta contro i relativi reati preliminari e la criminalità organizzata, dato che anch’essi sono contemplati dall’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro.

Art. 35 cpv. 1

Come spiegato in precedenza (n. 1.5.3), la LCPol propone un approccio diverso per quanto riguarda il disciplinamento del diritto d’accesso indiretto alle banche dati della Confederazione. Invece di riprendere la limitazione del diritto d’accesso ai sensi dell’articolo 8 LSIP, la LCPol si allinea al diritto d’accesso diretto di cui alla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati. L’attuale articolo 35 capoverso 1 LRD subordina il diritto d’accesso al sistema di trattamento dei dati GEWA gestito dall’Ufficio di comunicazione (art. 23 cpv. 3 LRD) alle restrizioni di cui all’articolo 8 LSIP. Per mettere in pratica il nuovo approccio tale disposizione speciale non è più necessaria e quindi il capoverso 1 può essere stralciato. L’Ufficio di comunicazione applica pertanto il principio di cui all’articolo 33 LRD, secondo cui il trattamento di dati personali è disciplinato dalla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati.