Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine

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Compendio

Il presente rapporto spiega la Convenzione del Consiglio d’Europa del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani e la legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni che il Consiglio federale invia in consultazione.

La Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani è stata aperta alla firma a Varsavia il 16 maggio 2005 ed è entrata in vigore il 1° febbraio 2008. La Svizzera ha firmato la Convenzione l’8 settembre 2008. Fino a fine ottobre 2009 26 Stati membri del Consiglio d’Europa l’avevano già ratificata. La Convenzione è finalizzata alla lotta contro tutte le forme di tratta di esseri umani (sfruttamento sessuale, lavoro forzato, espianto di organi) a livello nazionale e internazionale. Essa fissa gli standard giuridici nei settori del diritto penale, dell’aiuto alle vittime, del diritto degli stranieri nonché della protezione procedurale ed extraprocedurale dei testimoni. Il suo obiettivo è inoltre quello di potenziare la prevenzione e di arginare la domanda.

Rispetto al Protocollo addizionale dell’ONU già ratificato dalla Svizzera per prevenire e reprimere la tratta di persone (RS 0.311.542), la Convenzione prevede nell’ambito della protezione delle vittime e dei testimoni delle disposizioni più vincolanti nonché un meccanismo di monitoraggio indipendente, volto a garantire la trasposizione. Il monitoraggio è eseguito dalla commissione di esperti «GRETA» composta di rappresentanti degli Stati firmatari. La Convenzione non si limita peraltro a perseguire la criminalità organizzata internazionale.

I fini perseguiti dalla Convenzione corrispondono agli interessi e alla posizione dichiarata dalla Svizzera. Il nostro Paese ha partecipato attivamente all’elaborazione del testo della Convenzione, ha approvato che essa abbia creato, grazie a decisioni più vincolanti in particolare nel settore della protezione delle vittime, della prevenzione e nel controllo dell’applicazione da parte degli Stati firmatari, un plusvalore per quanto riguarda gli strumenti contrattuali esistenti su scala internazionale. Fissando degli standard minimi, la Convenzione rafforza inoltre la cooperazione tra gli Stati d’origine e quelli di destinazione della tratta di esseri umani.

Salvo in un caso l’ordinamento giuridico svizzero adempie tutte le esigenze poste dalla Convenzione. È necessario applicare delle misure per la protezione extraprocedurale dei testimoni. L’articolo 28 della Convenzione del Consiglio d’Europa sancisce che occorre adottare misure legislative o altre misure necessarie per offrir a coloro che rilasciano deposizioni nel contesto di un procedimento penale per tratta di esseri umani una protezione effettiva e appropriata dalle possibili ritorsioni o intimidazioni, specie durante e dopo le indagini.

I diritti procedurali di protezione come l’anonimizzazione oppure la separazione sotto il profilo visivo e uditivo dei testimoni sono già sancite dal diritto processuale penale svizzero. Tali diritti sono però insufficienti quando l’imputato è in grado di stabilire l’identità del testimone in base al contenuto della deposizione o di scoprirla in altro modo. Spesso in questi casi l’unico provvedimento adatto ed efficace è la protezione extraprocedurale. Quali esempi si possono citare la consulenza sul modo di comportarsi, la messa a disposizione di strumenti ausiliari quali un nuovo numero di cellulare o un numero telefonico da chiamare in caso d’emergenza, la prote-