Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
zione personale e la sistemazione temporanea in un luogo sicuro. Esistono anche misure più dispendiose e talvolta costose quali il blocco della comunicazione di dati, il cambio del domicilio o del luogo di lavoro, la consegna di documenti d’identità fittizi e prestazioni finanziarie per il sostentamento e la protezione dell’interessato. Un programma di protezione dei testimoni è costituito da questo tipo di misure, concordate in base alle esigenze del caso dalle autorità e dalla persona protetta.
Oggi singole misure di protezione extraprocessuale dei testimoni sono adottate dai Cantoni in virtù dell’obbligo di prevenzione generale delle minacce. Non esistono invece programmi di protezione dei testimoni accompagnati da misure di protezione circostanziate, perché mancano le basi legali specifiche. Se non s’introduce formalmente la protezione dei testimoni mediante norme sulla competenza e sulla responsabilità, anche le misure di protezione meno estese (p. es. la consulenza sul modo di comportarsi, la protezione delle persone e delle opere, la sistemazione in un luogo sicuro) non possono oltrepassare determinati limiti a causa della mancanza di risorse e di esperienza.
Il presente avamprogetto di legge propone di sancire nel diritto federale i presupposti per creare strutture statali e svolgere programmi di protezione dei testimoni. Considerato il numero relativamente esiguo di casi di protezione, la necessità di cooperare su scala intercantonale e spesso anche internazionale riconducibile alle dimensioni ridotte della Svizzera, come pure l’auspicata efficacia e professionalità, appare opportuno e importante affidare l’incarico di applicare le misure di protezione dei testimoni coinvolti in procedimenti sia federali sia cantonali a un servizio centrale nazionale di protezione dei testimoni. L’avamprogetto disciplina i compiti e le competenze di tale servizio.
Tali misure riguardano principalmente le persone esposte a pericoli che, nel quadro di procedimenti relativi a casi di criminalità grave, in particolare criminalità organizzata e criminalità violenta di stampo terroristico, dispongono di informazioni decisive per l’esito del procedimento. Si tratterebbe quindi soprattutto di testimoni coinvolti nel reato, di testimoni professionali e di vittime.
L’avamprogetto propone, come misura particolare, di rilasciare a una persona documenti d’identità fittizi. Si rinuncia invece alla possibilità di creare un’identità completamente nuova che comporti la cancellazione ufficiale di quella vecchia. Per creare un’identità fittizia sicura e impedire di risalire a quella vera, occorre disporre il blocco dei dati in numerosi registri delle persone e avere la possibilità di creare documenti e registrare dati della nuova identità. L’avamprogetto contiene le basi giuridiche necessarie per gli organi federali, cantonali e comunicali e i privati coinvolti.
Un’identità fittizia in un nuovo ambiente sociale può costituire per il testimone e gli eventuali familiari uno sconvolgimento notevole della vita. Accanto all’esame d’idoneità come criterio per l’inserimento in un programma di protezione, sono importanti anche un accompagnamento e una consulenza adeguati da parte del servizio responsabile della protezione dei testimoni. Le misure di protezione non devono pregiudicare la posizione giuridica di terzi (p. es. creditori). D’altro canto anche la persona protetta deve avere la possibilità di far valere le proprie pretese senza mettere in pericolo la propria vita. L’avamprogetto contiene disposizioni sulla raggiungibilità della persona da proteggere nelle relazioni giuridiche.