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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine

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CONSIDERANDO che le parti contraenti sono decise a migliorare la sicurezza negli scambi di merci che entrano o escono dal loro territorio senza ostacolare la fluidità di tali scambi;

CONSIDERANDO che è opportuno, nell'interesse delle parti contraenti, istituire misure doganali di sicurezza equivalenti nei trasporti di merci in provenienza da o a destinazione di Paesi terzi;

CONSIDERANDO che tali misure doganali di sicurezza riguardano la dichiarazione dei dati di sicurezza inerenti alle merci prima della loro entrata e uscita, la gestione dei rischi in materia di sicurezza e i relativi controlli doganali nonché l'attribuzione di una qualifica di operatore economico autorizzato in materia di sicurezza riconosciuta reciprocamente;

CONSIDERANDO che la Svizzera dispone di un livello di protezione adeguato dei dati personali;

CONSIDERANDO che, poiché si tratta di misure doganali di sicurezza, è opportuno prevedere misure di riequilibrio appropriate, fra cui la sospensione delle disposizioni in questione, qualora l'equivalenza delle misure doganali di sicurezza non sia più assicurata,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

CH/CE/it 5