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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine

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CAPITOLO II

PROCEDURE

ARTICOLO 4

Controlli a campione e formalità diversi dai controlli

doganali di sicurezza di cui al capitolo III

1. Fatte salve le disposizioni specifiche del presente accordo, le parti contraenti adottano le misure necessarie affinché:

─ i diversi controlli e formalità previsti all'articolo 2, paragrafo 1, si svolgano nel minor tempo

necessario e, nella misura del possibile, nello stesso luogo;

─ i controlli siano effettuati mediante campionamento, salvo in circostanze debitamente

giustificate.

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