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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine
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CAPITOLO II
PROCEDURE
ARTICOLO 4
Controlli a campione e formalità diversi dai controlli
doganali di sicurezza di cui al capitolo III
1. Fatte salve le disposizioni specifiche del presente accordo, le parti contraenti adottano le misure necessarie affinché:
─ i diversi controlli e formalità previsti all'articolo 2, paragrafo 1, si svolgano nel minor tempo
necessario e, nella misura del possibile, nello stesso luogo;
─ i controlli siano effettuati mediante campionamento, salvo in circostanze debitamente
giustificate.
CH/CE/it 9