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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine

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(c) rischio: la probabilità che possa verificarsi un evento, in relazione all'entrata, all'uscita, al

transito, al trasferimento e all'utilizzazione finale di merci in circolazione fra il territorio doganale di una delle parti contraenti e dei Paesi terzi e alla presenza di merci che non sono in libera circolazione nel territorio di una delle parti contraenti, che costituisca una minaccia per la sicurezza della Comunità, dei suoi Stati membri o della Svizzera, per la salute pubblica, per l'ambiente o per i consumatori;

(d) gestione del rischio: la sistematica identificazione del rischio e l'attuazione di tutte le

misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi. Questo termine comprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e

adozione di misure nonché controllo e valutazione periodici di tale processo e dei suoi risultati sulla base di fonti e strategie definite dalla Comunità, dai suoi Stati membri o dalla Svizzera o a livello internazionale.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1. Fatte salve le disposizioni particolari vigenti nel quadro di accordi conclusi tra la Comunità e la Svizzera, il presente accordo si applica ai controlli e alle formalità riguardanti i trasporti di merci destinati a varcare una frontiera tra la Svizzera e la Comunità nonché alle misure doganali di sicurezza da applicare ai trasporti di merci in provenienza da o a destinazione di Paesi terzi.

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