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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine

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CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:

(a) controlli: qualsiasi operazione con cui la dogana o altro servizio preposto al controllo

procede all'ispezione fisica o al controllo visivo del mezzo di trasporto e/o della merce, onde accertare che la natura, l'origine, lo stato, la quantità o il valore dei medesimi siano conformi ai dati dei documenti esibiti;

(b) formalità: qualsiasi formalità a cui l'amministrazione assoggetta l'operatore, consistente

nella presentazione o nell'esame dei documenti, dei certificati che accompagnano le merci o di altri elementi informativi, qualunque sia la loro forma e supporto, concernenti le merci o i mezzi di trasporto;

CH/CE/it 6