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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine
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CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente accordo, si intende per:
(a) controlli: qualsiasi operazione con cui la dogana o altro servizio preposto al controllo
procede all'ispezione fisica o al controllo visivo del mezzo di trasporto e/o della merce, onde accertare che la natura, l'origine, lo stato, la quantità o il valore dei medesimi siano conformi ai dati dei documenti esibiti;
(b) formalità: qualsiasi formalità a cui l'amministrazione assoggetta l'operatore, consistente
nella presentazione o nell'esame dei documenti, dei certificati che accompagnano le merci o di altri elementi informativi, qualunque sia la loro forma e supporto, concernenti le merci o i mezzi di trasporto;
CH/CE/it 6