Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/63: Disposizioni tecniche per il settore ferroviario e delle ordinanze concernenti la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili · 7 pagine
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N. registrazione/dossier: 521/2009-03-13/168
zione di questi impianti consente un risanamento a costi contenuti dei passaggi a livello con un volume di traffico stradale molto esiguo.
4. Veicoli
4.1 Freni
Le prescrizioni in materia di freni vengono adeguate per gradi, poiché le modifiche che s'impongono sono numerose e il loro contenuto complesso. Nel ciclo di revisione 2010 si provvede dapprima a fissare, nell'art. 49 Oferr, gli obiettivi di protezione superiori. L'obiettivo primario è quello di assicurare un arresto del veicolo in tutta sicurezza e in qualsiasi momento. Nelle DE-Oferr vengono stabilite le disposizioni applicabili ai sistemi (identificazione dei sistemi) e adeguate le tabelle di frenatura.
Le attuali DE presentano lacune a questo proposito e risultano solo parzialmente comprensibili. Non sono ad esempio definiti i nuovi tipi di freni (freni a disco e ceppi frenanti in materiale composito). Nel settore delle ferrovie a scartamento ordinario si persegue un'armonizzazione delle regole a livello internazionale.
4.2 Esclusione del freno d'emergenza / richiesta di frenatura d'emergenza
Le DE ad art. 49 Oferr sono modificate in modo da stabilire che in caso di pericolo i treni devono essere condotti in un punto di evacuazione sicuro per i passeggeri (stazione di soccorso o uscita della galleria). Una prescrizione, questa, che tiene conto degli sviluppi a livello nazionale e internazionale e che riflette la pratica attuale.
4.3 Sistemi computerizzati (software)
Nelle nuove DE ad art. 50 Oferr si stabilisce che le funzioni rilevanti per la sicurezza svolte con l'ausilio di sistemi computerizzati non devono causare situazioni di pericolo o non ammissibili.
Sono svariate le modalità con cui si usano sistemi computerizzati (software) in relazione a veicoli ferroviari. Le DE-Oferr vigenti non contengono prescrizioni in merito a questi sistemi e al loro uso per lo svolgimento di funzioni rilevanti per la sicurezza. Le nuove disposizioni riflettono la pratica di autorizzazione corrente.
4.4 Commutazione (= cambio di sistema di corrente alla frontiera)
Secondo le nuove DE ad art. 48 Oferr occorre assicurare l'attivazione dei sistemi specifici del Paese d'ingresso e la disattivazione dei sistemi non necessitati di altri Paesi. L'obiettivo è quello di evitare che frequenti commutazioni causino situazioni di pericolo. Rispetto al passato sono molto più numerosi i casi in cui alla frontiera non si cambia più il veicolo motore. Per una commutazione corretta sono determinanti i fattori umani. Le nuove disposizioni riflettono la pratica di autorizzazione corrente.
4.5 Trazione multipla
Le nuove DE ad art. 49 Oferr stabiliscono che si deve essere in grado di riconoscere un'avvenuta separazione di treno in caso di trazione multipla di treni con accoppiamento automatico. Con tale prescrizione si intende prevenire situazioni di pericolo dovute a separazioni indesiderate. Le nuove disposizioni riflettono la pratica di autorizzazione corrente.