Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/63: Disposizioni tecniche per il settore ferroviario e delle ordinanze concernenti la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili · 7 pagine

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N. registrazione/dossier: 521/2009-03-13/168

camente se è esclusa la presenza di rischi inaccettabili e se sono state adottate tutte le misure ragionevolmente esigibili per ridurre i rischi.

1.2 Rinvio alle norme pertinenti da parte dell'UFT

Le DE ad art. 2 Oferr sono modificate in modo da consentire all'UFT di stabilire, in un nuovo allegato 3, a quale versione si riferiscono i rinvii a norme o altro contenuti nelle DE-Oferr. Con tale modifica viene adempiuto l'obbligo, previsto nella guida legislativa della Confederazione (pag. 365; disponibile solo in tedesco e francese), di assicurare che i rinvii diretti a norme, regolamenti ferroviari o altre normative private siano statici, ossia che contengano l'indicazione della versione applicabile. L'UFT è così in grado di aggiornare in modo rapido e semplice le proprie disposizioni in funzione degli sviluppi di tali normative.

2. Tecnica di costruzione

2.1 Ponti ferroviari

Le DE ad art. 26 Oferr sono state verificate quanto alla loro attualità e rielaborate ove necessario. Particolare attenzione è stata prestata all'aspetto dell'interazione tra binario e struttura portante. Le relative disposizioni sono riunite in una sezione separata.

2.2 Costruzioni situate vicino, sopra e sotto la ferrovia

L'art. 27 Oferr in vigore presenta alcune lacune. L'articolo è completato in modo da comprendere tutti gli aspetti importanti mancanti, quali "urto di veicoli ferroviari", "allontanamento dalla carreggiata e caduta di veicoli stradali o carichi su impianti ferroviari" e "condotte situate vicino, sopra e sotto la ferrovia". I completamenti assicurano che le DE rielaborate siano fondate sulle norme dell'ordinanza. Nell'ordinanza si prevede altresì di stabilire chi è tenuto ad adottare le misure di protezione eventualmente necessarie in caso di modifiche di impianti ferroviari o costruzioni.

Nelle DE ad art. 27 Oferr si introduce la distinzione tra costruzioni e impianti nuovi e quelli esistenti.

Nel caso di costruzioni nuove, si stabilisce quando è consentito tener conto di analisi dei rischi per determinare misure di protezione proporzionate.

Nel caso delle costruzioni esistenti, le nuove DE definiscono come e quando va determinata la necessità di adottare misure di protezione contro gli urti. La guida elaborata dall'UFT e dalle FFS per valutare i rischi d'urto è indicata nelle DE quale strumento di valutazione.

Nell'allegato 1 delle DE ad art. 27 Oferr è fissato l'importo minimo dei costi marginali per la prevenzione di un caso di morte: 10 milioni di franchi. L'UFT definisce in tal modo un criterio per valutare la proporzionalità delle misure di protezione da adottare contro gli urti.

Le disposizioni relative agli aspetti "condotte" e "allontanamento dalla carreggiata e caduta di veicoli stradali su impianti ferroviari" vengono aggiornate e spostate dall'allegato 1 nelle DE ad art. 27 Oferr.

2.3 Gallerie e gallerie di protezione

Le disposizioni dell'attuale art. 28 Oferr concernenti le nicchie di protezione per le persone vengono rese meno rigide, garantendo però sempre la salvaguardia della si-