Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/63: Disposizioni tecniche per il settore ferroviario e delle ordinanze concernenti la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili · 7 pagine
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N. registrazione/dossier: 521/2009-03-13/168
to dei requisiti. Inoltre, è notevolmente aumentata l'importanza delle applicazioni telematiche per la sicurezza e l'affidabilità del traffico ferroviario.
La revisione dei relativi articoli dell'Oferr si fonda sui seguenti principi:
- non è prevista una distinzione netta tra impianti di sicurezza e applicazioni tele-
matiche. I requisiti di fondo stabiliti nell'Oferr riguardano pertanto sia gli impianti di sicurezza sia le applicazioni telematiche che incidono direttamente sulla sicurezza e l'affidabilità del traffico ferroviario.
- La sicurezza del sistema ferroviario dipende tra l'altro dall'affidabilità degli impian-
ti di sicurezza. La loro affidabilità deve essere tale da evitare ripercussioni rilevanti sulla sicurezza complessiva del traffico ferroviario in caso di perturbazione.
- I pericoli da escludere mediante l'impianto di sicurezza dipendono da fattori con-
cernenti il settore delle costruzioni, dell'esercizio, del personale o da altri fattori (condizioni predefinite). I pericoli vanno determinati dall'impresa ferroviaria mediante un'analisi dei rischi.
- Ai fini della sicurezza o della salvaguardia di altri interessi pubblici, l'Ufficio fede-
rale ha la facoltà di stabilire le funzionalità che vanno garantite mediante gli impianti di sicurezza e le applicazioni telematiche sulle varie tratte e sui diversi veicoli.
- A differenza di quelle vigenti, le nuove prescrizioni per gli impianti di sicurezza e
le applicazioni telematiche sono formulate in maniera possibilmente neutrale, ossia in modo da non prescrivere determinate soluzioni tecniche. Un provvedimento, questo, che consente di adottare la soluzione più appropriata al caso specifico.
3.2 Sistemi di avvertimento delle persone
Il capitolo 2 sezione 8 dell'Oferr e le relative DE sono introdotti ex novo. I sistemi di avvertimento delle persone adottati durante i lavori effettuati nella zona dei binari servono ad avvertire i lavoratori dei pericoli delle corse in avvicinamento per consentire loro di portare se stessi e gli strumenti di lavoro fuori dalla zona di pericolo con calma e ordine. L'Oferr vigente non contiene prescrizioni esplicite in merito
Per i sistemi mobili, non soggetti all'obbligo di approvazione dei piani, è introdotto l'obbligo di autorizzazione d'esercizio. Un provvedimento a tutto vantaggio degli utenti, questo, in quanto assicura lo svolgimento di un esame di sicurezza in un'unica volta e con criteri unitari. È previsto il rilascio di un'autorizzazione d'esercizio che equivale a un'omologazione del tipo valida per tutta la Svizzera. Tale procedimento, già seguito attualmente, non comporta ulteriori oneri per l'impresa ferroviaria.
I requisiti di fondo per i sistemi di avvertimento delle persone impiegate nella zona dei binari vengono introdotti nell'art. 44 Oferr e nelle relative DE.
Le nuove prescrizioni riflettono tra l'altro la pratica dell'UFT in materia.
3.3 Sicurezza e segnaletica ai passaggi a livello
Poiché l'espressione "segnali a luci intermittenti" è definita in modo uniforme nelle DE-Oferr, viene stralciata la precisazione contenuta nell'art. 37c cpv. 3 lett. b Oferr.
Nelle DE ad art. 37 Oferr sono inoltre previsti adeguamenti concernenti le barriere con apertura a richiesta e gli impianti di passaggio a livello di tipo "MICRO". L'utilizza-