Progetto

Consultazione 2009/70: Ordinanza concernente il campo d'applicazione dell'articolo 2 capoverso 3 della legge sul riciclaggio di denaro · 6 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

b. le succursali, formali o di fatto, di intermediari finanziari con sede all’estero, che in Svizzera occupano persone che concludono per loro conto a titolo professionale operazioni di intermediazione finanziaria in Svizzera o dalla Svizzera, oppure che li vincolano giuridicamente in siffatte operazioni.

2 Non sottostanno alla presente ordinanza:

a. gli intermediari finanziari con sede all’estero che occupano in Svizzera persone che non possono concludere operazioni per conto degli intermediari finanziari, né vincolarli giuridicamente;

b. gli intermediari finanziari con sede all’estero che forniscono prestazioni di servizi transfrontaliere e occupano solo temporaneamente in Svizzera personale basato all’estero per trattative d’affari o per la conclusione di singoli affari.

Sezione 2: Attività dell’intermediario finanziario

Art. 4 Operazione di credito

(art. 2 cpv. 3 lett. a LRD)

1 Le operazioni di credito sono assoggettate se perseguono la realizzazione di un utile.

2 Non sono qualificati come operazioni di credito in particolare:

a. le concessioni di crediti effettuate a titolo accessorio a un altro negozio giuridico, come un acquisto di merci, oppure il leasing diretto tra il fornitore e l’assuntore del leasing;

b. gli impegni eventuali a favore di terzi come fideiussioni o garanzie;

c. le relazioni di credito tra società e socio nella misura in cui il socio detiene una partecipazione di almeno il 10 per cento del capitale o dei voti nella società;

d. le relazioni di credito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura in cui il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali per i lavoratori a motivo dell’attività lucrativa dipendente;

e. le relazioni di credito tra persone prossime;

f. i finanziamenti commerciali se il loro rimborso non è effettuato dalla controparte.

Art. 5 Servizi nel campo delle operazioni di pagamento

(art. 2 cpv. 3 lett. b LRD)

Un servizio nel campo delle operazioni di pagamento è assoggettato in particolare se: