Progetto

Consultazione 2009/70: Ordinanza concernente il campo d'applicazione dell'articolo 2 capoverso 3 della legge sul riciclaggio di denaro · 6 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

esercitano un’attività commerciale, di fabbricazione o un’altra attività gestita in forma commerciale.

Sezione 3: Attività a titolo professionale

Art. 8 Criteri

1 Sempreché dalle singole disposizioni degli articoli qui appresso non risulti altrimenti, un intermediario finanziario esercita un’attività assoggettata a titolo professionale se adempie uno dei seguenti criteri:

a. realizza un ricavo superiore a 50 000 franchi durante un anno civile;

b. avvia o mantiene con oltre 20 controparti per anno civile relazioni d’affari che non si esauriscono nell’esecuzione di una singola attività;

c. ha la facoltà di disporre in permanenza di valori patrimoniali di terzi che superano in un qualsiasi momento i 5 milioni di franchi;

d. effettua transazioni il cui volume complessivo supera i 2 milioni di franchi per anno civile. Non sono presi in considerazione gli afflussi di valori patrimoniali e i reinvestimenti all’interno del medesimo deposito; nel caso di contratti che vincolano bilateralmente va imputata al volume complessivo delle transazioni solo la prestazione fornita dalla controparte.

2 Le attività assoggettate per persone che non rientrano nel campo di applicazione della legge in virtù dell’articolo 2 capoverso 4 LRD4 non sono prese in considerazione ai fini della valutazione dell’esercizio a titolo professionale dell’attività.

3 Le attività assoggettate per persone prossime sono prese in considerazione ai fini della valutazione dell’esercizio a titolo professionale dell’attività soltanto se viene realizzato un ricavo ai sensi della lettera a. Sono considerate persone prossime i parenti e gli affini in linea diretta, i parenti fino al terzo grado in linea collaterale, il coniuge (anche divorziato), le persone in unione domestica registrata, i coeredi fino alla chiusura della divisione successoria, gli eredi sostituti e i sostituti dei legatari ai sensi dell’articolo 488 del Codice civile svizzero5.

Art. 9 Operazione di credito

1 Le operazioni di credito secondo l’articolo 4 sono effettuate a titolo professionale solo se:

a. con esse viene realizzato un ricavo superiore a 250 000 franchi durante un anno civile; e

b. viene concesso un volume di crediti che supera in un qualsiasi momento i 5 milioni di franchi.

4 RS 955.0

5 RS 210