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Consultazione 2009/70: Ordinanza concernente il campo d'applicazione dell'articolo 2 capoverso 3 della legge sul riciclaggio di denaro · 6 pagine
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a. l’intermediario finanziario trasferisce valori finanziari liquidi a un terzo su mandato della controparte. Deve possedere fisicamente questi valori, farli accreditare su un conto proprio oppure ordinarne con l’ausilio di una procura il trasferimento o la rimessa in nome e per conto della controparte;
b. l’intermediario finanziario emette o amministra mezzi di pagamento che non consistono in denaro contante e la controparte effettua in tal modo il pagamento a terzi;
c. l’intermediario finanziario effettua operazioni di trasferimento di denaro o di valori. Costituisce un’operazione di trasferimento di denaro o di valori il trasferimento di valori patrimoniali, escluso il trasporto fisico, attraverso l’accettazione di contante, assegni o altri mezzi di pagamento in Svizzera e il pagamento della somma corrispondente in contanti o in altra forma all’estero attraverso il trasferimento scritturale, la comunicazione, il bonifico o altra utilizzazione di un sistema di pagamento o di conteggio.
Art. 6 Attività commerciale
(art. 2 cpv. 3 lett. c LRD)
1 Un’attività commerciale è assoggettata in particolare se l’intermediario finanziario acquista e vende per conto di una controparte biglietti di banca, monete, divise e metalli preziosi bancari.
2 Sono parimenti considerati attività commerciale:
a. l’attività di cambio;
b. il commercio per conto proprio di monete circolanti e di biglietti di banca in corso;
c. il commercio in borsa per conto di terzi di materie prime e di derivati di materie prime come pure il commercio fuori borsa per conto di terzi, nella misura in cui le materie prime e i loro derivati presentano un grado di standardizzazione talmente elevato da poter essere liquidati in ogni momento;
d. il commercio per conto proprio di metalli preziosi bancari.
Art. 7 Altre attività
(art. 2 cpv. 3 lett. e–g LRD)
Sono altresì assoggettati:
a. la gestione di prodotti del mercato finanziario e di strumenti finanziari per conto di una controparte;
b. l’esecuzione di singoli mandati di investimento;
c. le operazioni di deposito consistenti nella custodia e se del caso nella gestione di valori mobiliari;
d. l’attività di organo in seno a società di sede. Sono in particolare considerate società di sede le unioni di persone e unità patrimoniali organizzate che non