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Consultazione 2009/70: Ordinanza concernente il campo d'applicazione dell'articolo 2 capoverso 3 della legge sul riciclaggio di denaro · 6 pagine
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2 Il ricavo delle operazioni di credito è costituito da tutte le entrate provenienti dalle operazioni di credito previa deduzione della quota destinata al rimborso del credito.
Art. 10 Operazioni di trasferimento di denaro o di valori
Le operazioni di trasferimento di denaro o di valori di cui all’articolo 5 lettera c sono sempre esercitate a titolo professionale.
Art. 11 Passaggio ad un’attività di intermediazione finanziaria a titolo pro-
fessionale
1 Chiunque passa da un’attività di intermediazione finanziaria a titolo non professionale ad una a titolo professionale deve:
a. rispettare senza indugio gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 LRD6;
b. entro due mesi, essere affiliato ad un organismo di autodisciplina oppure deporre presso l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) una richiesta di autorizzazione per l’esercizio dell’attività.
2 Fino ad avvenuta affiliazione a un organismo di autodisciplina o al rilascio di un’autorizzazione da parte della FINMA, agli intermediari finanziari ai sensi del capoverso 1 è vietato:
a. avviare nuove relazioni d’affari assoggettate;
b. intraprendere, nell’ambito di relazioni d’affari assoggettate già esistenti, azioni non strettamente necessarie alla conservazione dei valori patrimoniali.
Sezione 4: Attività non assoggettate
Art. 12
Non sono assoggettati in particolare:
a. il mero trasporto fisico o la mera custodia fisica di valori patrimoniali, fatto salvo l’articolo 7 lettera c;
b. l’attività di incasso;
c. il trasferimento di valori finanziari liquidi a titolo di prestazione accessoria a un’altra prestazione contrattuale;
d. il commercio di valori mobiliari se non rientra nel campo d’applicazione della legge federale del 24 marzo 19957 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (legge sulle borse, LBVM);
e. le istituzioni di previdenza del pilastro 3a offerte da fondazioni bancarie o assicurazioni;
f. il personale ausiliario, nella misura in cui: