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Consultazione 2009/70: Ordinanza concernente il campo d'applicazione dell'articolo 2 capoverso 3 della legge sul riciclaggio di denaro · 6 pagine

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aa. lavora per un unico intermediario finanziario autorizzato o affiliato; bb. è selezionato accuratamente dall’intermediario finanziario autorizzato o affiliato e sottostà alle sue istruzioni e ai suoi controlli;

cc. agisce unicamente in nome e per conto dell’intermediario finanziario; dd. è retribuito dall’intermediario finanziario e non dal cliente finale;

ee. è integrato nei provvedimenti organizzativi adottati dall’intermediario finanziario intesi a impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 8 LRD8 e riceve una formazione e un perfezionamento in questo ambito;

ff. ha concluso con l’intermediario finanziario un accordo scritto concernente tutti gli elementi aa.–ee.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

8 RS 955.0