Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine

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Il disciplinamento proposto riprende nella LSA le pertinenti disposizioni della LBCR in materia di fallimento delle banche e le completa con le norme già esistenti, specifiche alle assicurazioni.

Capoverso 1

Per analogia con le disposizioni della LBCR, la FINMA decide in presenza di un pericolo di insolvenza se debba essere avviato il fallimento o la liquidazione ordinaria oppure se debbano essere ordinate altre misure adeguate.

Capoverso 2

In virtù della competenza della FINMA di avviare il fallimento e di eseguire la procedura di fallimento si applicano anche alle imprese di assicurazione le disposizioni stabilite dalla legge sulle banche per gli intermediari finanziari. L’applicabilità delle disposizioni in materia di procedura concordataria ai sensi degli articoli 293 e seguenti LEF va pertanto esclusa. Non sussiste più alcuna necessità di una procedura concordataria complementare. Le leggi sulla vigilanza dei mercati finanziari offrono alla FINMA sufficienti possibilità di intervento tempestivo. Se del caso si può parimenti rinunciare alla moratoria del diritto della società anonima ai sensi degli articoli 725 e seguenti del CO.

Capoverso 3

A seconda del volume e delle difficoltà della procedura di fallimento da eseguire la FINMA istituisce uno o più liquidatori del fallimento. Si tratterà generalmente di un incaricato del pool di incaricati della FINMA, avente dimestichezza delle questioni assicurative. La liquidazione può anche essere affidata all’incaricato dell’inchiesta istituito in precedenza e quindi familiarizzato con la questione.

Art. 54 Effetti e iter

La decisione di liquidazione fallimentare di un’impresa di assicurazione insolvente (come la liquidazione fallimentare di una banca o di un altro intermediario finanziario sottoposto alla vigilanza della FINMA) persegue il medesimo obiettivo e i medesimi effetti giuridici dell’apertura del fallimento ai sensi della LEF. In entrambi i casi si tratta per l’essenziale di accertare gli attivi, di riunirli, di realizzarli e di liquidare i debiti.

Capoverso 2

La procedura di liquidazione fallimentare di imprese di assicurazione insolventi deve tenere conto delle loro peculiarità, ma anche delle norme affermate del fallimento (art. 221 segg. LEF). Pertanto, come nel caso del fallimento delle banche, si applicano le norme della LEF sempre che le disposizioni speciali della presente legge non vi si oppongano.

Capoverso 3

Per analogia con le disposizioni vigenti in materia di fallimento delle banche, anche nel caso delle imprese di assicurazione non si può escludere che si renda necessaria l’emanazione di ulteriori disposizioni speciali per l’esecuzione della liquidazione fallimentare. In questo caso la FINMA può ordinare norme derogative sia mediante decisione nel singolo caso, sia nella forma astratta e generale di ordinanze. Nella