Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
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Capoverso 2 lettera i
La moratoria e la proroga dei termini in materia di impegni delle imprese di assicurazione erano esplicitamente previste dall’articolo 16 lettera e della legge sull’assicurazione contro i danni. Queste misure non sono però state riprese nel catalogo della LSA sebbene – proprio come nel caso delle banche, dove la moratoria e la proroga dei termini sono esplicitamente disciplinate – esse corrispondano a un’importante necessità, segnatamente in caso di insolvenza dell’impresa di assicurazione. La decisione di moratoria e di proroga dei termini poggia de lege lata sulla norma generale in materia di provvedimenti dell’articolo 51 capoverso 1 LSA. In futuro, in considerazione dell’importanza delle misure, segnatamente per quanto riguarda la protezione degli assicurati, la competenza dell’autorità di vigilanza dovrà figurare esplicitamente nella legge.
Capoverso 3
Le modalità di comunicazione di una misura e la cerchia dei destinatari dipende dal singolo caso. A seconda della misura può essere opportuna una pubblicazione per tutelare gli interessi dei terzi (ad es. in caso di moratoria o di proroga dei termini oppure in caso di revoca della facoltà di rappresentanza agli organi). Negli altri casi una pubblicazione potrebbe più che mai provocare una crisi di fiducia e quindi ostacolare un’eliminazione rapida della lacuna. Per questo motivo si rinuncia solitamente a rendere pubbliche l’intimazione di direttive agli organi dell’impresa di assicurazione o la limitazione di determinate attività commerciali. La possibilità di pubblicare le misure in determinati casi corrisponde al disciplinamento dell’articolo 26 capoverso 2 LBCR.
Art. 52 Liquidazione
Nell’ambito del suo catalogo di misure l’autorità di vigilanza può non soltanto ordinare la liquidazione di un’impresa di assicurazione, ma anche nominarne il liquidatore. L’assoggettamento alla vigilanza da parte della FINMA sussiste anche quando questa impresa di assicurazione decide di sua iniziativa la propria liquidazione. Anche in questo caso la FINMA fruisce pertanto della possibilità di nominare il liquidatore che sorveglierà fino alla completa conclusione dell’attività rilevante ai fini della vigilanza.
Art. 53 Dichiarazione di fallimento
Conformemente all’attuale disciplinamento della LSA l’apertura del fallimento di imprese di assicurazione è effettuata nel quadro di un’interazione complessa tra la FINMA e il giudice ordinario del fallimento. La competenza formale spetta al giudice ordinario del fallimento, ma la FINMA fruisce di diritti di codecisione che vanno imperativamente presi in considerazione in caso di apertura del fallimento e di istituzione di un amministratore del fallimento. Come conseguenza degli insegnamenti tratti dal caso della Spar- und Leihkasse Thun, la competenza in ambito di fallimento di una banca è stata integralmente trasferita alla FINMA. Anche nel settore assicurativo non ha alcun senso mantenere ulteriormente un disciplinamento bipartito delle competenze. Come nel caso delle banche, la FINMA avrà la competenza unica anche in caso di fallimento di un’impresa di assicurazione, in maniera analoga alle disposizioni sul fallimento delle banche.