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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine
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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto
(Ordinanza sull’IVA, OIVA)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 12 giugno 20091 sull’IVA (LIVA),
ordina:
Titolo primo: Disposizioni generali
Art. 1 Territorio nazionale svizzero
(art. 3 lett. a LIVA)
Le navi svizzere d’alto mare non sono considerate territorio nazionale svizzero ai sensi dell’articolo 3 lettera a LIVA.
Art. 2 Costituzione in pegno e circostanze speciali della vendita
(art. 3 lett. d LIVA)
1La vendita di un bene costituisce una fornitura anche qualora sia iscritta una riserva della proprietà.
2Il trasferimento di un bene a titolo di garanzia o nell’ambito di una costituzione in pegno non costituisce una fornitura.
3La vendita di un bene e la sua contemporanea concessione in uso al venditore (sale and lease back) non è considerata fornitura se il bene in questione resta ascrivibile al venditore. In tal caso la prestazione del fornitore del leasing non è considerata una messa a disposizione di un bene per l’uso, bensì una prestazione di servizi di finanziamento secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera a LIVA.
Art. 3 Equiparazione alle organizzazioni di utilità pubblica
(art. 3 lett. j LIVA)
1Nell’ambito degli articoli 3 lettera i e 21 capoverso 2 numeri 8, 10, 12, 17 e 27 LIVA, le collettività pubbliche di cui all’articolo 12 LIVA sono equiparate alle organizzazioni di utilità pubblica.
RS …
1 RS …