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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine

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Art. 10 Prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni

(art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA)

1Sono considerate prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni segnatamente:

a. le prestazioni di servizi radiofonici e televisivi;

b. il procurare diritti d’accesso, segnatamente alle reti fisse e di radiocomunicazione mobile, alle reti in fibre ottiche, alla telecomunicazione via satellite, alla televisione via cavo, a Internet fisso e mobile nonché ad altre reti d’informazione;

c. la messa a disposizione e la garanzia delle capacità di trasmissione di dati;

d. la messa a disposizione di siti Internet, di hosting, della manutenzione in rete di programmi ed apparecchiature;

e. la messa a disposizione per via elettronica di software e dei relativi aggiornamenti;

f. la messa a disposizione per via elettronica di immagini, testi e informazioni nonché la messa a disposizione di banche dati;

g. la messa a disposizione per via elettronica di musica, film e giochi, compresi giochi d’azzardo e lotterie.

2Non sono considerate prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni segnatamente:

a. la semplice comunicazione tra chi esegue la prestazione e il destinatario della stessa per filo, via radioonde, su supporti ottici o elettromagnetici di altro tipo;

b. la semplice messa a disposizione di impianti o parti di impianti esattamente definiti e destinati all’uso esclusivo del locatario per la trasmissione di dati.

Art. 11 Fine dell’esenzione dall’assoggettamento

(art. 14 cpv. 3 LIVA)

1Per le imprese già esentate dall’assoggettamento, l’esenzione termina allo scadere dell’esercizio in cui sia stato superato il limite determinante della cifra d’affari. Se l’attività che fonda l’assoggettamento non è stata esercitata durante tutto l’anno, la cifra d’affari è riportata su un anno intero.

2Per le imprese che cominciano l’attività o la estendono con la ripresa di un commercio o l’apertura di un nuovo settore d’attività, l’esenzione dall’assoggettamento termina con l’avvio o l’estensione dell’attività se a tale data è presumibile, alla luce delle circostanze, che nei dodici mesi successivi sarà superato il limite determinante della cifra d’affari.

3Se al momento dell’avvio o dell’estensione dell’attività non è possibile stabilire se il limite determinante della cifra d’affari sarà superato, entro tre mesi occorre proce-