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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine

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dere a una nuova valutazione. Se in base alla valutazione è presumibile che sarà superato il limite determinante della cifra d’affari, l’esenzione dall’assoggettamento termina, a scelta, con effetto retroattivo a decorrere dall’inizio o dall’estensione dell’attività oppure all’inizio del quarto mese.

Sezione 2: Collettività pubbliche

Art. 12 Soggetto fiscale

(art. 12 cpv. 1 LIVA)

1La suddivisione di una collettività pubblica in servizi è determinata in base all’articolazione dei conti presentati al competente organo di vigilanza.

2Gli altri enti di diritto pubblico di cui all’articolo 12 capoverso 1 LIVA sono:

a. le corporazioni di diritto pubblico svizzere e straniere, quali i consorzi;

b. gli istituti di diritto pubblico dotati di personalità giuridica;

c. le fondazioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica;

d. le società semplici di collettività pubbliche.

3Nell’ambito della cooperazione transfrontaliera, anche le collettività pubbliche straniere possono entrare a far parte di consorzi e società semplici.

4Un ente ai sensi del capoverso 2 è un soggetto fiscale nella sua integralità.

Art. 13 Cooperazione in materia di formazione e ricerca

(art. 12 cpv. 1 LIVA)

1Le prestazioni eseguite tra istituti di formazione e ricerca nell’ambito della cooperazione in materia di istruzione e ricerca sono escluse dall’imposta a prescindere dal fatto che la cooperazione in materia di istruzione e di ricerca si presenti quale soggetto fiscale.

2Sono considerati istituti di formazione e ricerca:

a. gli istituti del settore delle scuole universitarie che, nell’ambito dell’articolo 63a della Costituzione federale (Cost.)2, sono promossi da Confederazione e Cantoni in virtù di una base legale;

b. le organizzazioni di pubblica utilità secondo l’articolo 3 lettera j LIVA nonché le collettività pubbliche secondo l’articolo 12 LIVA;

c. gli ospedali pubblici, a prescindere dalla loro forma giuridica.

3Le imprese dell’economia privata non sono considerate istituti di formazione e ricerca.

2 RS 101