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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine

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h. i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi;

i. le aziende agricole, pastorizie o forestali;

3Non sono considerati stabilimenti d’impresa segnatamente:

a. i depositi utilizzati esclusivamente a scopo di distribuzione;

b. i mezzi di trasporto utilizzati conformemente al loro scopo originario.

4Gli stabilimenti d’impresa in Svizzera di imprese con sede all’estero sono considerati soggetti fiscali a sé stanti.

Art. 7 Prestazioni di trasporto

(art. 9 LIVA)

Vi è fornitura quando la conduzione del mezzo di trasporto spetta all’utente o al suo personale ausiliario; negli altri casi vi è prestazione di trasporto.

Titolo secondo: Imposta sulle operazioni eseguite nel territorio svizzero

Capitolo 1: Soggetto fiscale

Sezione 1: Attività imprenditoriale e limite della cifra d’affari

Art. 8 Assoggettamento all’imposta

(art. 10 cpv. 1 e 11 LIVA)

1Può essere assoggettato all’imposta soltanto chi esercita un’attività imprenditoriale e:

a. esegue prestazioni in Svizzera; o

b. ha in Svizzera la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività.

2Sono considerate eseguite in Svizzera anche le prestazioni ritenute tali in virtù di una dichiarazione di adesione secondo l’articolo 4.

Art. 9 Acquisto, detenzione e alienazione di partecipazioni

(art. 10 cpv. 1 LIVA)

L’acquisto, la detenzione e l’alienazione di partecipazioni ai sensi dell’articolo 29 capoversi 2 e 3 LIVA costituiscono un’attività imprenditoriale ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 LIVA.