Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/88: Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa sul CO2 (ordinanza sul CO2) · 8 pagine
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L’unico punto criticato è la precisazione aggiunta all’articolo 12 secondo la quale un adeguamento dell’obiettivo di emissione comporta anche la modifica della quota dei diritti di emissione. VSEI e U-SAM dubitano che esistano le basi normative necessarie e ritengono che l’assenza di indicazioni sui termini, l'entità della revoca e il risarcimento delle spese generi un'incertezza giuridica inaccettabile. Per questi motivi, respingono la precisazione proposta. Le FFS chiedono di riformulare la disposizione in quanto è difficile comprendere il meccanismo di adeguamento dell'obiettivo di emissione senza disporre di informazioni più approfondite. Inoltre, costruzionesvizzera rileva che le aziende interessate devono essere informate per tempo su un’eventuale revoca dei diritti di emissione.
3.2 Commenti generali in merito alle disposizioni sul programma Edifici (art. 28a – h)
La maggior parte dei partecipanti si è espressa in termini globalmente positivi sulle proposte di modifica dell’ordinanza. Le osservazioni dettagliate sulle singole disposizioni sono riassunte al capitolo 4.
Le osservazioni generali dei partecipanti concernono soprattutto due aspetti: la tecnica degli edifici e l’impiego dei mezzi.
a. Tecnica degli edifici
Ha generato incertezza il fatto che nell’ordinanza fosse necessario precisare unicamente bis
l’attuazione dell’articolo 15 capoverso 1 lettera a.. Alcuni partecipanti (costruzionesvizzera, economiesuisse, GSCI, hotelleriesuisse, ISOLSUISSE, USAM, Suissetec, Swissmem, USIE) hanno chiesto che la tecnica degli edifici fosse menzionata esplicitamente nell’ordinanza sul CO2. costruzionesvizzera, Greenpeace, Hausverein e WWF auspicano almeno un’esplicitazione secondo cui la promozione delle energie rinnovabili, del recupero del calore residuo e della tecnica degli edifici è sostenuta con contributi globali versati ai Cantoni ai sensi della legge sull’energia. GNi e GSGI hanno proposto che l'accordo programmatico obblighi i Cantoni a mettere a disposizione mezzi sufficienti per promuovere le energie rinnovabili, il recupero del calore residuo e la tecnica degli edifici.
b. Impiego dei mezzi
economiesuisse, USIE e USAM hanno criticato gli oneri elevati legati all'esecuzione della disposizione. Greenpeace, Hausverein, SES, USAM e WWF temono che il meccanismo proposto per la ripartizione dei mezzi induca i Cantoni a dichiarare potenziali di riduzione quanto più alti possibili. Il mezzo più efficace per evitare questa pratica è di versare i contributi in modo scaglionato: i Cantoni in grado di stanziare i contributi nei tempi più brevi dovrebbero poter chiedere all’UFAM il versamento di un ulteriore scaglione.
3.2.1 Commenti generali formulati dai Cantoni, dalle Conferenze e dai servizi cantonali
L’EnDK si è espressa basandosi sui contenuti dell’accordo programmatico sottoposto ai direttori cantonali dell’energia a fine novembre 2009. 23 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZH) condividono pienamente il parere dell’EnDK; TI e ZG in buona parte. GE ha presentato un parere separato.
Fondamentalmente, i Cantoni (eccetto GE, TI, ZG) considerano superflua la modifica dell'ordinanza in quanto ritengono che le modalità d'attuazione devono essere disciplinate nell'accordo programmatico. Se tuttavia dei motivi plausibili rendessero necessaria una modifica, i contenuti andrebbero limitati al minimo indispensabile.
GE critica il coordinamento insufficiente tra l’accordo programmatico e la modifica dell’ordinanza. Sollecita una nuova consultazione non appena i Cantoni avranno preso conoscenza dei contenuti dell’accordo e rinuncia ad esprimersi sui singoli articoli.
FR completa il parere dell'EnDK auspicando che la Confederazione elabori una norma sui cicli di vita dei singoli elementi costruttivi, che dovrebbero essere considerati nella definizione dei criteri per la promozione di risanamenti di edifici.
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