Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/88: Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa sul CO2 (ordinanza sul CO2) · 8 pagine

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WWF vorrebbero che anche il Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE) o altre offerte consulenziali diano diritto a contributi. Ritengono che anche i nuovi immobili sostitutivi dovrebbero poter beneficiare di aiuti finanziari in quanto rappresentano spesso la soluzione più opportuna.

4.2 Domanda (art. 28b)

Tutti i Cantoni, eccetto TI, chiedono lo stralcio definitivo dell'articolo 28b. Poiché per legge i Cantoni hanno diritto al versamento di aiuti finanziari, l'obbligo di presentare una domanda in tal senso viene a cadere.

ACS, UCS e ZH (città) chiedono maggiori ragguagli sulle misure d’accompagnamento previste e vogliono sapere come i Cantoni intendono coinvolgere le Città e i Comuni nell’attuazione del programma di risanamento degli edifici.

SMV suggerisce di basarsi non tanto sul potenziale di riduzione del CO2, quanto sulla superficie di riferimento energetico.

4.3 Accordo programmatico (art. 28c)

I Cantoni e HEV esigono che la durata dell’accordo sia di almeno 5 anni anziché 4. I Cantoni dubitano comunque della legalità di una limitazione temporale dell’accordo. Chiedono di aggiungere un capoverso che obblighi i Cantoni ad applicare uniformemente le aliquote stabilite.

asep suggerisce inoltre che nell'accordo programmatico vengano prescritti criteri di sostenibilità per i Cantoni e chiede che la sostenibilità della sostanza architettonica dei risanamenti finanziati venga documentata.

4.4 Ammontare degli aiuti finanziari globali (art. 28d)

I Cantoni chiedono che venga disciplinato non solo l’ammontare degli aiuti finanziari ma anche il loro impiego. Gli aiuti finanziari dovrebbero poter essere utilizzati per il versamento di contributi finanziari nonché per la copertura dei costi d'esecuzione sostenuti dal Cantone. L’ammontare degli aiuti finanziari dovrebbe orientarsi all’obiettivo programmatico stabilito e non al potenziale di riduzione del Cantone.

4.5 Versamento (art. 28e)

I Cantoni chiedono che gli aiuti finanziari siano versati ogni anno in almeno due scaglioni e auspicano che l’ordinanza sancisca che i termini concreti per il versamento sono stabiliti di comune accordo dalla Confederazione e dai Cantoni.

4.6 Rendicontazione e verifica (art. 28f)

SMV auspica che i rapporti dei Cantoni contengano indicazioni sugli importi spesi, suddivisi in base alle misure e alla destinazione d’uso dell’edificio, e che venga fatta una distinzione tra immobili residenziali abitati dai proprietari o immobili in affitto.

4.7 Adempimento insufficiente (art. 28g)

I Cantoni chiedono di aggiungere una precisazione: l’obbligo di correzione viene a cadere se il Cantone dimostra di attuare il programma in modo corretto dal punto di vista amministrativo e conformemente alle basi armonizzate adottate dai Cantoni e di non aver potuto fornire la prestazione convenuta a causa di circostanze esogene che esulano dalla sua responsabilità. Ritengono inoltre che gli importi non stanziati alla fine del periodo di validità dell’accordo programmatico devono poter essere rimborsati o compensati con pretese risultati dall'accordo programmatico successivo. I costi legati all'accordo dovrebbero invece essere rimborsati senza riserva di restituzione o di compensazione.

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